Art. 11 
 
              Misure urgenti per il trasporto regionale 
 
  1. A copertura dei debiti del sistema  di  trasporto  regionale  su
ferro,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza   pubblica,   e'
attribuito alla Regione Campania  un  contributo  straordinario,  nel
limite di 600 milioni di euro, per l'anno  2016  per  far  fronte  ai
propri debiti verso la  societa'  EAV  s.r.l.,  riguardanti  esercizi
pregressi per attivita' di gestione e  investimenti  svolte  dall'EAV
sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la  quota  di  cui  al  periodo
precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua  richiesta  per
essere  immediatamente  versata,  nello  stesso  termine,  su   conto
vincolato della Societa' EAV S.r.l. per le finalita' di cui al  comma
2. 
  2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico
della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui
all'atto aggiuntivo approvato con  delibera  della  Giunta  regionale
della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono  svolte  in  regime  di
ordinarieta' dalla predetta societa' di gestione, sotto la  vigilanza
della Regione Campania, dalla data di  scadenza  del  Commissario  ad
acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale  che
prevede il pagamento di quanto dovuto ai  creditori,  la  rinuncia  a
tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri  accessori,
ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di
accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle
esecuzioni e comunque la  rinuncia  all'inizio  o  alla  prosecuzione
delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di  pagamento  definiti
nel  piano  di  accordo  generale  e  nelle  successive   transazioni
costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo  generale,  le
successive  transazioni  e  la  completa  esecuzione  a  mezzo  degli
effettivi pagamenti non possono superare il  termine  complessivo  di
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino
alla  conclusione  del  programma  di  risanamento,   continuano   ad
applicarsi le disposizioni di  cui  all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  3. A copertura  dei  debiti  del  servizio  di  trasporto  pubblico
regionale dovuti dalla regione Molise  nei  confronti  di  Trenitalia
S.p.a.,  e'  attribuito   alla   medesima   regione   un   contributo
straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo sviluppo e coesione -  programmazione  2014-2020.  Le  predette
risorse sono rese disponibili previa rimodulazione,  ove  necessario,
degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.