Art. 11 
 
 
          Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo 
 
  1.   E'   istituito   il   Consiglio   superiore   del   cinema   e
dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore». 
  2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza  e  supporto
nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore,  nonche'
nella predisposizione di indirizzi e criteri generali  relativi  alla
destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno  alle  attivita'
cinematografiche e dell'audiovisivo. 
  3. In particolare, il Consiglio superiore: 
  a) svolge  attivita'  di  analisi  del  settore  cinematografico  e
audiovisivo, nonche' attivita' di monitoraggio  e  valutazione  delle
politiche pubbliche, con particolare riferimento agli  effetti  delle
misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i
dati resi disponibili, a richiesta, dalle  competenti  strutture  del
Ministero; 
  b)  formula  proposte  in  merito  agli  indirizzi  generali  delle
politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e
dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi  e  regolamentari,
alle  misure  di  contrasto   della   pirateria   cinematografica   e
audiovisiva,  nonche'  all'attivita'  di   indirizzo   e   vigilanza,
attribuita al Ministero; 
  c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi  e  amministrativi
generali afferenti la materia del  cinema  e  dell'audiovisivo  e  su
questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la
suddetta materia; 
  d) esprime pareri  e  contribuisce  a  definire  la  posizione  del
Ministero  in  merito  ad  accordi  internazionali  in   materia   di
coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore  del  cinema  e
delle altre arti e industrie di immagini  in  movimento,  nonche'  in
materia  di  rapporti  con  le  istituzioni  dell'Unione  europea   o
internazionali  e  con  le   altre   istituzioni   nazionali   aventi
attribuzioni nel settore audiovisivo; 
  e) esprime parere  in  merito  ai  criteri  di  ripartizione  delle
risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per  la
concessione dei contributi finanziari; 
  f) organizza consultazioni  periodiche  con  i  rappresentanti  dei
settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento
del settore cinematografico e  audiovisivo,  nonche'  sull'evoluzione
delle professioni e delle attivita' del cinema e delle altre  arti  e
industrie dell'audiovisivo, sul  loro  ambiente  tecnico,  giuridico,
economico e sociale, nonche' sulle  condizioni  di  formazione  e  di
accesso alle professioni interessate; 
  g) formula proposte, tenendo  conto  delle  analisi  effettuate  ai
sensi  della  lettera  a)  e  a  seguito  di  apposite  consultazioni
organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai  contenuti  delle
disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi  e  il
riconoscimento  degli  incentivi,  con  particolare  riferimento   ai
presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini  del
raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12; 
  h) emana le linee guida  cui  deve  attenersi  il  Ministero  nella
redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti  l'attivita'
nel settore cinematografico e  audiovisivo,  nonche'  sulle  relative
analisi d'impatto; 
  i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero. 
  4. Il Consiglio superiore e' composto da: 
  a) otto personalita' del settore cinematografico e  audiovisivo  di
particolare e comprovata  qualificazione  professionale  e  capacita'
anche in campo  giuridico,  economico,  amministrativo  e  gestionale
nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere,  dal
Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata; 
  b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa  di  nomi
proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore cinematografico e audiovisivo. 
  5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra  le
personalita' di cui al comma 4, lettera  a).  Il  Ministero  provvede
alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del
Consiglio  superiore  alle   Commissioni   parlamentari   competenti,
allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati. 
  6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno.  I  pareri
del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta  giorni
dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il  termine  e'
ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti  prevale  il  voto
del presidente. Presso il Consiglio superiore  opera  una  segreteria
tecnica, formata da personale in servizio  presso  il  Ministero.  Le
risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   necessarie   per   il
funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate  dal  Ministero
nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il  regime  di
incompatibilita' dei componenti e le  modalita'  di  svolgimento  dei
compiti  del  Consiglio  superiore.  Ai  componenti   del   Consiglio
superiore non spettano gettoni di presenza, compensi,  indennita'  ed
emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. 
  8. Il Consiglio superiore dura in  carica  tre  anni.  A  decorrere
dalla  data  del  primo  insediamento  del  Consiglio  superiore   e'
soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta  per  lo
spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e  le  relative  attribuzioni
sono assegnate al Consiglio superiore. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 89 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  L.  4  agosto
          2006, n. 248), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          luglio 2007, n. 158, S.O.