Art. 11 Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali (( e di turismo )) 1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»; b) al comma 5-ter: 1) al primo periodo, le parole: «l'attivita' della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita' dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»; 2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 2017. (( 2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno 2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225. )) 3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: (( «entro centocinquanta giorni» )). Conseguentemente, per le medesime finalita' di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (( Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, puo' essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in favore di attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, puo' essere destinata alla societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', al fine di potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche' di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., nel quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata a stipulare uno o piu' accordi quadro con la societa' RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017» sono soppresse. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), come modificato dalla presente legge: "Art. 2 Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: (7) a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture: 1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare; 2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo; 3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa o della media; 5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti; 6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2); (8) b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei; (9) c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto e' risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; (9) c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5 per cento; (10) d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge; e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta' operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5; [f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento; (11)] [g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento puo' sempre svolgere, per piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori; (11)] h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti e' sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformita' alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto (9) (17). 2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unita' «Grande Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non e' assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. (12) 3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»; b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente, ed», sono soppresse; c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.» (9) . 3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico». (13) 4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, e' costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non piu' di 20 unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalita', anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonche' le attivita' dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2018, allo scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonche' sono definite le modalita' del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni): "Art. 5 Attivazione della Carta 1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione e' consentita fino al 31 gennaio 2017.". Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse) come modificati dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 225 del 2016: "Art. 21 Ripartizione delle risorse 1.Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi. ART. 22 Mutualita' generale 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. 2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. 3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno sportivo precedente. Art. 22. Mutualita' generale 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. 2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. 3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno sportivo precedente.". Si riporta il testo degli articoli 21, 22, 23 e 24 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225: "Art. 21. Ripartizione delle risorse 1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. 2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, spettano agli organizzatori degli eventi. Art. 22. Mutualita' generale 1. L'organizzatore delle competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle societa' professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche. 2. La quota di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1. Art. 23. Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici a squadre 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 22, comma 1, e' istituita la «Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici a squadre», di seguito denominata: «Fondazione», dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la propria attivita' esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 22. 2. Il patrimonio della Fondazione e' vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed e' gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. 3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attivita', con particolare riferimento alle modalita' di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonche' degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti. 4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorita' a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, universita', enti locali ed associazioni sportive. 5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attivita' sportive e ricreative nelle scuole e nelle universita', la relazione e' presentata anche ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca. 6. Sono organi della Fondazione il consiglio di amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, il presidente, eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il Collegio dei revisori, con funzioni di organo di controllo. 7. Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di garantire la rappresentanza di tutte le categorie di societa' sportive, uno designato dalla Federazione italiana pallacanestro(FIP), uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Lo statuto puo' prevedere una diversa composizione del consiglio di amministrazione al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e dalle relative federazioni sportive nazionali, tenuto conto dell'entita' complessiva delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva. 8. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22, al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Art. 24. Mutualita' per le categorie inferiori 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attivita' delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle societa' sportive delle categorie professionistiche inferiori.". Si riporta il testo del comma 583 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.". Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: "Art.1 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 24 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012): "Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attivita' culturali 1.Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e' disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.". Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto Omissis 5.Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2017, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.". Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), come modificato dalla presente legge: "Art. 7 Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi. 2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalita' di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», puo' avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalita' commerciali. 4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico interesse. 5.Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalita' applicative del presente articolo. 6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresi' le modalita' di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attivita' destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresi' le modalita' e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 183 del 2011: "Art. 24 Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attivita' culturali 1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e' disposto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: "Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza. 5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' della relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese: a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8; b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. 10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale. 11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'. 12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero. 21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri. 26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa. 26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa. 27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.". Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 Proroga di termini in materia di beni culturali Omissis 1-bis. Le attivita' della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attivita' culturali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali): "Art. 6 Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali. 1.Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000.". Si riporta il testo vigente del comma 1142 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): "Art. 1 1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.".