Art. 11 
 
 
              Erogazione di dispositivi medici monouso 
 
  1. Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
e urostomizzati, agli assistiti che  necessitano  permanentemente  di
cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria  o
fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia  cronica  grave
che obbliga  all'allettamento,  sono  garantite  le  prestazioni  che
comportano l'erogazione dei dispositivi  medici  monouso  di  cui  al
nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di  avente
diritto alle prestazioni e' certificata dal  medico  specialista  del
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato,  competente
per la specifica menomazione o disabilita'. 
  2. Le  prestazioni  che  comportano  l'erogazione  dei  dispositivi
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto,
sono erogate su prescrizione del medico  specialista  effettuata  sul
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. E'  fatta
salva la possibilita' per le regioni e per le  province  autonome  di
individuare le modalita' con le quali la prescrizione  e'  consentita
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera  scelta  ed  ai
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione  e  il
trattamento delle lesioni da  decubito  sono  prescritti  dal  medico
nell'ambito  di  un  piano  di  trattamento   di   durata   definita,
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico
prescrittore e' responsabile della conduzione del piano.