Art. 11 Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi 1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 3, per l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 4 trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. 2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di trasmissione di cui all'art. 14, comma 1, e' effettuata secondo criteri e modalita' definiti dall'AEEGSI, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato, tenendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento. 3. I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza energetica nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo.