Art. 11 Apparecchiature per i controlli 1. Un controllo tecnico su strada piu' approfondito si effettua per mezzo di un'unita' mobile di controllo o di un apposito impianto per i controlli su strada o in un centro di controllo tecnico, ai sensi della direttiva 2014/45/UE. 2. Qualora i controlli piu' approfonditi debbano essere effettuati in un centro di controllo tecnico o in un apposito impianto per i controlli su strada, essi sono effettuati quanto prima possibile nel piu' vicino centro o impianto disponibile. 3. Le unita' mobili di controllo e gli appositi impianti per i controlli su strada dispongono di equipaggiamenti adeguati per svolgere un controllo tecnico su strada piu' approfondito, comprese le apparecchiature necessarie per valutare lo stato e l'efficienza dei freni, dello sterzo, delle sospensioni e gli effetti nocivi del veicolo come prescritto. Qualora le unita' mobili di controllo o gli appositi impianti per i controlli su strada non dispongano dell'equipaggiamento necessario per controllare un elemento indicato in sede di controllo iniziale, il veicolo e' indirizzato verso un centro o impianto di controllo in cui e' possibile procedere a un controllo approfondito dell'elemento in questione.