Art. 11 
 
                   Apparecchiature per i controlli 
 
  1. Un controllo tecnico su strada piu' approfondito si effettua per
mezzo di un'unita' mobile di controllo o di un apposito impianto  per
i controlli su strada o in un centro di controllo tecnico,  ai  sensi
della direttiva 2014/45/UE. 
  2. Qualora i controlli piu' approfonditi debbano essere  effettuati
in un centro di controllo tecnico o in un  apposito  impianto  per  i
controlli su strada, essi sono effettuati quanto prima possibile  nel
piu' vicino centro o impianto disponibile. 
  3. Le unita' mobili di controllo e  gli  appositi  impianti  per  i
controlli  su  strada  dispongono  di  equipaggiamenti  adeguati  per
svolgere un controllo tecnico su strada piu'  approfondito,  comprese
le apparecchiature necessarie per valutare lo  stato  e  l'efficienza
dei freni, dello sterzo, delle sospensioni e gli effetti  nocivi  del
veicolo come prescritto. Qualora le unita' mobili di controllo o  gli
appositi  impianti  per  i  controlli  su   strada   non   dispongano
dell'equipaggiamento necessario per controllare un elemento  indicato
in sede di controllo iniziale, il veicolo  e'  indirizzato  verso  un
centro o impianto di controllo in cui e'  possibile  procedere  a  un
controllo approfondito dell'elemento in questione.