Art. 11 
 
  1. Sul prezzo di vendita dei  medicinali  calcolato  ai  sensi  del
presente decreto, il farmacista deve concedere  uno  sconto  del  16%
agli enti  pubblici  o  privati  aventi  finalita'  di  assistenza  e
beneficenza, tenuti per  legge,  regolamenti,  contratti  collettivi,
statuti o tavole di fondazione,  alla  dispensazione  dei  medicinali
agli  aventi  diritto,  escluso  comunque   il   Servizio   sanitario
nazionale. Dal suddetto sconto sono  esclusi  i  supplementi  di  cui
all'art. 8, i diritti addizionali di cui all'art. 9 e  il  costo  del
recipiente.