(( Art. 11-bis 
 
Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,
  in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa 
 
  1. All'articolo 36  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo
il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  « 1-ter. Tutti gli atti di natura  fiscale  di  cui  agli  articoli
230-bis, da 2498 a 2506 e  2556  del  codice  civile  possono  essere
sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della  normativa  anche
regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici
». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 36. Class  action.  Sottoscrizione  dell'atto  di
          trasferimento di partecipazioni societarie 
              1. Anche al fine di individuare e coordinare  specifici
          strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma
          specifica nei confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite
          dalle seguenti: «decorso un anno». 
              1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo  comma
          dell'articolo  2470   del   codice   civile   puo'   essere
          sottoscritto  con  firma  digitale,  nel   rispetto   della
          normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
          dei documenti informatici, ed e' depositato,  entro  trenta
          giorni, presso l'ufficio del registro delle  imprese  nella
          cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura  di
          un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma
          2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva
          la disciplina tributaria applicabile agli atti  di  cui  al
          presente comma. 
              1-ter. Tutti gli atti di natura  fiscale  di  cui  agli
          articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del  codice  civile
          possono  essere  sottoscritti  con  firma   digitale,   nel
          rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
          sottoscrizione dei documenti informatici.".