Art. 11 Disposizioni finali 1. Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione. 2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 13 ottobre 2016 Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 677
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 40 della citata direttiva 2008/98/CE del 2008: «Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.».