Art. 11 
 
 
                     Violazioni di lieve entita' 
 
  1. Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una  o  piu'
violazioni di  lieve  entita',  in  relazione  alle  modalita'  della
condotta e all'esiguita' del  danno  o  del  pericolo,  procede  alla
contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981,
n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni,  ad
adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o
pericolose  dell'illecito,  fornisce  altresi'  al  trasgressore   le
prescrizioni necessarie per ottemperare alla  diffida.  Trascorso  il
termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni  in
essa  contenute,  l'organo  verifica  l'effettiva  ottemperanza  alla
diffida stessa. L'ottemperanza alla  diffida  determina  l'estinzione
degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto  della  stessa.
In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  diffida,  si  procede  alla
contestazione e notificazione della  violazione  e  alla  irrogazione
della sanzione  a  norma  delle  disposizioni  del  Capo  I,  Sezione
seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a  tutti
gli organi  che  esercitano  poteri  di  accertamento  nella  materia
oggetto del presente decreto a norma delle  leggi  vigenti.  In  ogni
caso il potere di diffida compete agli ufficiali  e  agli  agenti  di
polizia giudiziaria che procedono a  norma  dell'articolo  13,  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo degli  articoli  13  e  14  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, citata  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento).- Gli organi addetti al
          controllo sull'osservanza delle  disposizioni  per  la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.» 
              «Art.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». 
              - Il Capo I, sezione seconda della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, citata nelle note  alle  premesse,  e'  cosi'
          rubricato: 
                «Capo I -  LE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE,  Sezione  II
          Applicazione».