Art. 11 
 
 
                   Semplificazioni procedimentali 
 
  1.  L'amministrazione  procedente,  ricevuta  l'istanza,   verifica
preliminarmente se l'intervento non rientri nelle fattispecie escluse
dall'autorizzazione paesaggistica di  cui  all'Allegato  «A»,  ovvero
all'articolo 149 del Codice, oppure se  sia  assoggettato  al  regime
autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali
casi comunica ai soggetti di cui ai commi  1  e  2  dell'articolo  9,
ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione  il  comma  2,  che
l'intervento  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  o  necessita  di
autorizzazione ordinaria. 
  2. Ove l'intervento o le  opere  richiedano  uno  o  piu'  atti  di
assenso    comunque    denominati,    ulteriori    all'autorizzazione
paesaggistica  semplificata  e  al  titolo  abilitativo  edilizio,  i
soggetti di cui all'articolo 9 indicono la conferenza di servizi,  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte  alla
tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati. 
  3.   L'amministrazione    procedente    valuta    la    conformita'
dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso,  ove  presenti,
contenute nel provvedimento di vincolo  o  nel  piano  paesaggistico,
anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonche', eventualmente,  la
sua compatibilita' con i  valori  paesaggistici  che  qualificano  il
contesto di riferimento. 
  4.  Ove  non  trovi  applicazione  il  comma  2,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7. 
  5.  L'amministrazione  procedente  richiede  all'interessato,   ove
occorrano, in un'unica volta,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza, gli  ulteriori  documenti  e  chiarimenti  strettamente
indispensabili, che sono inviati in via telematica entro  il  termine
di dieci giorni dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  procedimento
resta sospeso  fino  alla  scadenza  del  termine  assegnato  o  alla
ricezione  della  documentazione   integrativa   richiesta.   Decorso
inutilmente   il   termine   assegnato,   l'istanza   e'   dichiarata
improcedibile.  Entro  il  termine  tassativo  di  venti  giorni  dal
ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione
documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta,
l'amministrazione procedente trasmette alla  Soprintendenza  per  via
telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso
telematico   agli   atti   e   ai   documenti   necessari   ai   fini
dell'istruttoria, una motivata proposta di  accoglimento,  unitamente
alla domanda ed alla documentazione in  suo  possesso.  Se  anche  la
valutazione del Soprintendente e' positiva, questi, entro il  termine
tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime  il
proprio parere vincolante, per  via  telematica,  all'amministrazione
procedente,  la  quale  adotta  il  provvedimento  nei  dieci  giorni
successivi. 
  6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al  comma  3,
l'amministrazione procedente,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento
della richiesta, ne da'  comunicazione  all'interessato,  comunicando
contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento  dell'istanza  e
le modifiche indispensabili affinche' sia formulata  la  proposta  di
accoglimento.  Con  la  comunicazione  e'  sospeso  il  termine   del
procedimento  ed  e'  assegnato  il  termine   di   quindici   giorni
all'interessato entro il quale presentare le proprie  osservazioni  e
il  progetto  adeguato.  Ove,  esaminate  le   osservazioni   o   gli
adeguamenti  progettuali  presentati  persistano  i  motivi  ostativi
all'accoglimento  dell'istanza,   l'amministrazione   competente   al
rilascio  dell'autorizzazione  paesaggistica,  entro  venti   giorni,
rigetta motivatamente l'istanza, con particolare  riguardo  alla  non
accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita'
paesaggistica  del  progetto  adeguato  e  ne  da'  comunicazione  al
richiedente. 
  7. In caso di valutazione negativa della proposta  di  accoglimento
formulata dall'amministrazione procedente, il Soprintendente comunica
per via telematica al richiedente, entro il termine di  dieci  giorni
dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano  all'accoglimento
dell'istanza  e  della  proposta   dell'amministrazione   procedente,
specificandoli in modo  dettagliato,  ed  indica  contestualmente  le
modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto,  a
meno  che   quest'ultimo   risulti   incompatibile   con   i   valori
paesaggistici che  qualificano  il  contesto  di  riferimento  ovvero
contrastanti con le prescrizioni d'uso eventualmente  presenti  e  di
cio' venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la  comunicazione
e' sospeso il termine del procedimento ed e' assegnato al richiedente
un termine di quindici giorni entro il quale  presentare  le  proprie
osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la
Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il  termine  di
venti giorni adotta il provvedimento  motivato  di  diniego  fornendo
specifica   motivazione,   con   particolare   riguardo   alla    non
accoglibilita' delle osservazioni o alla persistente incompatibilita'
del progetto adeguato con la tutela  dei  beni  vincolati  e  ne  da'
contestualmente comunicazione all'autorita' procedente. 
  8. Il parere del Soprintendente e' obbligatorio e non vincolante  e
deve essere reso entro venti giorni dal  ricevimento  della  proposta
quando  l'area  interessata  dall'intervento  di  lieve  entita'  sia
assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso nel piano  paesaggistico
approvato ai sensi del Codice o nel provvedimento di imposizione  del
vincolo o negli atti di integrazione  del  contenuto  precettivo  del
vincolo stesso adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice. 
  9. In  caso  di  mancata  espressione  del  parere  vincolante  del
Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma  il  silenzio
assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto  1990,  n.
241,  e  successive  modificazioni  e  l'amministrazione   procedente
provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 
  10.   Nel   procedimento   autorizzatorio   semplificato   non   e'
obbligatorio il parere delle Commissioni  locali  per  il  paesaggio,
salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali. 
  11. L'articolo 146, comma 4,  del  Codice  si  applica  anche  alle
autorizzazioni paesaggistiche semplificate. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 149 del Codice: 
              «Art. 149 (Interventi non soggetti ad  autorizzazione).
          - 1. Fatta salva l'applicazione  dell'art.  143,  comma  4,
          lettera a),  non  e'  comunque  richiesta  l'autorizzazione
          prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: 
              a)  per  gli  interventi  di  manutenzione   ordinaria,
          straordinaria, di  consolidamento  statico  e  di  restauro
          conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
          l'aspetto esteriore degli edifici; 
              b)   per   gli    interventi    inerenti    l'esercizio
          dell'attivita'  agro-silvo-pastorale  che  non   comportino
          alterazione  permanente  dello   stato   dei   luoghi   con
          costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
          tratti di attivita' ed opere  che  non  alterino  l'assetto
          idrogeologico del territorio; 
              c)  per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,   la
          riforestazione, le opere  di  bonifica,  antincendio  e  di
          conservazione da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle  foreste
          indicati  dall'art.  142,  comma  1,  lettera  g),  purche'
          previsti  ed  autorizzati  in  base   alla   normativa   in
          materia.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  14  e  seguenti
          della legge n. 241 del 1990 in  materia  di  conferenza  di
          servizi: 
              «Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di
          servizi      istruttoria      puo'      essere      indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita'  previste  dall'art.  14-bis  o   con   modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge  secondo  le  disposizioni  dell'art.
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale,  tutte  le   autorizzazioni,   intese,
          concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,  nulla  osta   e
          assensi comunque denominati, necessari  alla  realizzazione
          del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui  all'art.  25,  comma  3,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  convocata  in
          modalita' sincrona ai sensi dell'art. 14-ter. La conferenza
          e' indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica
          documentale di  cui  all'art.  23,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il  termine
          di conclusione del procedimento di cui all'art.  26,  comma
          1,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Resta  ferma   la
          specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti
          sottoposti  a  valutazione   di   impatto   ambientale   di
          competenza statale. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
          procedimento ai sensi dell'art. 9. 
              Art.  14-bis  (Conferenza  semplificata).   -   1.   La
          conferenza decisoria di cui all'art. 14, comma 2, si svolge
          in forma semplificata e in  modalita'  asincrona,  salvo  i
          casi di cui ai commi 6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono
          secondo le modalita'  previste  dall'art.  47  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2.  La  conferenza  e'   indetta   dall'amministrazione
          procedente entro cinque giorni lavorativi  dall'inizio  del
          procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda,  se
          il procedimento e' ad  iniziativa  di  parte.  A  tal  fine
          l'amministrazione   procedente    comunica    alle    altre
          amministrazioni interessate: 
              a)  l'oggetto   della   determinazione   da   assumere,
          l'istanza  e   la   relativa   documentazione   ovvero   le
          credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
          documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria; 
              b) il termine  perentorio,  non  superiore  a  quindici
          giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
          richiedere, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  integrazioni
          documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati   o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche amministrazioni; 
              c) il termine  perentorio,  comunque  non  superiore  a
          quarantacinque giorni, entro il  quale  le  amministrazioni
          coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
          alla decisione oggetto  della  conferenza,  fermo  restando
          l'obbligo di rispettare il termine  finale  di  conclusione
          del procedimento. Se tra  le  suddette  amministrazioni  vi
          sono  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute  dei  cittadini,  ove  disposizioni  di
          legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano  un
          termine diverso, il suddetto termine e' fissato in  novanta
          giorni; 
              d)  la  data  della  eventuale  riunione  in  modalita'
          sincrona di cui all'art. 14-ter,  da  tenersi  entro  dieci
          giorni dalla scadenza del termine di cui alla  lettera  c),
          fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
          conclusione del procedimento. 
              3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera  c),  le
          amministrazioni    coinvolte     rendono     le     proprie
          determinazioni,  relative  alla  decisione  oggetto   della
          conferenza.  Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,
          sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
          ove possibile, le  modifiche  eventualmente  necessarie  ai
          fini   dell'assenso.   Le   prescrizioni    o    condizioni
          eventualmente  indicate  ai   fini   dell'assenso   o   del
          superamento del dissenso sono espresse  in  modo  chiaro  e
          analitico e specificano  se  sono  relative  a  un  vincolo
          derivante da  una  disposizione  normativa  o  da  un  atto
          amministrativo generale  ovvero  discrezionalmente  apposte
          per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
              4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni  del  diritto
          dell'Unione europea richiedono l'adozione di  provvedimenti
          espressi, la  mancata  comunicazione  della  determinazione
          entro il termine di cui al comma 2, lettera c),  ovvero  la
          comunicazione di una  determinazione  priva  dei  requisiti
          previsti  dal  comma  3,  equivalgono  ad   assenso   senza
          condizioni.    Restano     ferme     le     responsabilita'
          dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
          nei confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
          ancorche' implicito. 
              5. Scaduto il termine di cui al comma  2,  lettera  c),
          l'amministrazione procedente adotta,  entro  cinque  giorni
          lavorativi,  la  determinazione  motivata  di   conclusione
          positiva della conferenza, con gli effetti di cui  all'art.
          14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente  atti  di
          assenso non condizionato, anche implicito,  ovvero  qualora
          ritenga, sentiti  i  privati  e  le  altre  amministrazioni
          interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
          indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso  o  del
          superamento  del  dissenso  possano  essere  accolte  senza
          necessita'  di   apportare   modifiche   sostanziali   alla
          decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito
          uno o piu' atti di dissenso  che  non  ritenga  superabili,
          l'amministrazione  procedente  adotta,  entro  il  medesimo
          termine, la determinazione di  conclusione  negativa  della
          conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.
          Nei  procedimenti  a   istanza   di   parte   la   suddetta
          determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di
          cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette
          alle   altre   amministrazioni   coinvolte   le   eventuali
          osservazioni presentate nel  termine  di  cui  al  suddetto
          articolo e procede ai sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
          mancato accoglimento di tali osservazioni e'  data  ragione
          nell'ulteriore   determinazione   di   conclusione    della
          conferenza. 
              6. Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione
          procedente, ai fini dell'esame contestuale degli  interessi
          coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
          lettera d),  la  riunione  della  conferenza  in  modalita'
          sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter. 
              7.  Ove  necessario,  in  relazione  alla   particolare
          complessita'    della    determinazione    da     assumere,
          l'amministrazione  procedente   puo'   comunque   procedere
          direttamente in forma simultanea e in  modalita'  sincrona,
          ai sensi dell'art. 14-ter. In tal caso indice la conferenza
          comunicando alle altre amministrazioni le  informazioni  di
          cui alle lettere a) e  b)  del  comma  2  e  convocando  la
          riunione  entro   i   successivi   quarantacinque   giorni.
          L'amministrazione procedente  puo'  altresi'  procedere  in
          forma simultanea  e  in  modalita'  sincrona  su  richiesta
          motivata  delle  altre  amministrazioni   o   del   privato
          interessato avanzata entro il termine perentorio di cui  al
          comma 2, lettera b). In tal caso la riunione  e'  convocata
          nei successivi quarantacinque giorni 2. 
              Art. 14-ter (Conferenza  simultanea).  -  1.  La  prima
          riunione della conferenza di servizi in forma simultanea  e
          in modalita' sincrona  si  svolge  nella  data  previamente
          comunicata ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera  d),
          ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14-bis,  comma
          7, con la partecipazione contestuale, ove  possibile  anche
          in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni
          competenti. 
              2. I lavori della conferenza si  concludono  non  oltre
          quarantacinque giorni decorrenti dalla data della  riunione
          di cui al comma 1. Nei casi di cui all'art.  14-bis,  comma
          7, qualora siano coinvolte  amministrazioni  preposte  alla
          tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  dei  beni
          culturali e della  salute  dei  cittadini,  il  termine  e'
          fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo  l'obbligo   di
          rispettare   il   termine   finale   di   conclusione   del
          procedimento. 
              3.  Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato   alla
          riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
          esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
          posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
          di  competenza  della  conferenza,   anche   indicando   le
          modifiche  progettuali  eventualmente  necessarie  ai  fini
          dell'assenso. 
              4.    Ove    alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto. Le amministrazioni di cui all'art.  14-quinquies,
          comma  1,  prima  della  conclusione   dei   lavori   della
          conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il
          proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. 
              5. Ciascuna regione e  ciascun  ente  locale  definisce
          autonomamente   le   modalita'    di    designazione    del
          rappresentante   unico   di   tutte   le    amministrazioni
          riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
          nonche'   l'eventuale   partecipazione    delle    suddette
          amministrazioni ai lavori della conferenza. 
              6.  Alle  riunioni  della  conferenza  possono   essere
          invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti  il
          progetto eventualmente dedotto in conferenza. 
              7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre
          il termine di cui al comma 2, l'amministrazione  procedente
          adotta la  determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza, con gli  effetti  di  cui  all'art.  14-quater,
          sulla  base  delle  posizioni  prevalenti  espresse   dalle
          amministrazioni  partecipanti  alla  conferenza  tramite  i
          rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso
          senza   condizioni    delle    amministrazioni    il    cui
          rappresentante non abbia partecipato alle riunioni  ovvero,
          pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
          la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
          motivato o  riferito  a  questioni  che  non  costituiscono
          oggetto della conferenza. 
              Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi).
          -  1.  La  determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza,   adottata   dall'amministrazione    procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
              2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti  dalla
          determinazione motivata  di  conclusione  della  conferenza
          possono     sollecitare     con     congrua     motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies.  Possono  altresi'
          sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche  per  il
          tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5  dell'art.
          14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse  nei
          termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai
          sensi dell'art. 21-quinquies. 
              3. In caso di approvazione unanime,  la  determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi    dell'art.
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
              4.  I  termini  di  efficacia  di   tutti   i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
              Art.  14-quinquies  (Rimedi  per   le   amministrazioni
          dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione  motivata  di
          conclusione della conferenza, entro  10  giorni  dalla  sua
          comunicazione,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela
          ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali
          o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
          cittadini possono proporre opposizione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
          modo inequivoco il proprio motivato  dissenso  prima  della
          conclusione   dei   lavori   della   conferenza.   Per   le
          amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta   dal
          Ministro competente. 
              2.   Possono   altresi'   proporre    opposizione    le
          amministrazioni delle regioni o delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
          una materia spettante  alla  rispettiva  competenza,  abbia
          manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 
              3.   La    proposizione    dell'opposizione    sospende
          l'efficacia della determinazione  motivata  di  conclusione
          della conferenza. 
              4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
          una data non posteriore al quindicesimo  giorno  successivo
          alla  ricezione  dell'opposizione,  una  riunione  con   la
          partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso  il
          dissenso  e   delle   altre   amministrazioni   che   hanno
          partecipato   alla   conferenza.   In   tale   riunione   i
          partecipanti  formulano   proposte,   in   attuazione   del
          principio di leale collaborazione, per l'individuazione  di
          una soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione
          motivata di conclusione della  conferenza  con  i  medesimi
          effetti. 
              5.  Qualora  alla   conferenza   di   servizi   abbiano
          partecipato amministrazioni delle regioni o delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  l'intesa  non  venga
          raggiunta nella riunione di cui al  comma  4,  puo'  essere
          indetta, entro i successivi quindici  giorni,  una  seconda
          riunione, che si svolge con le medesime  modalita'  e  allo
          stesso fine. 
              6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
          5  sia   raggiunta   un'intesa   tra   le   amministrazioni
          partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
          determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza.
          Qualora all'esito delle suddette riunioni, e  comunque  non
          oltre quindici giorni  dallo  svolgimento  della  riunione,
          l'intesa non sia raggiunta,  la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei ministri. La questione e'  posta,  di  norma,
          all'ordine del giorno della prima  riunione  del  Consiglio
          dei ministri  successiva  alla  scadenza  del  termine  per
          raggiungere  l'intesa.  Alla  riunione  del  Consiglio  dei
          ministri possono partecipare i presidenti delle  regioni  o
          delle province autonome interessate. Qualora  il  Consiglio
          dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
          motivata  di  conclusione   della   conferenza   acquisisce
          definitivamente efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'
          accogliere  parzialmente  l'opposizione,   modificando   di
          conseguenza   il   contenuto   della   determinazione    di
          conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
          esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
              7. Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
          riconosciute  alle  regioni  a  statuto  speciale  e   alle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  dagli   statuti
          speciali  di  autonomia   e   dalle   relative   norme   di
          attuazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 141-bis del Codice: 
              «Art.  141-bis  (Integrazione   del   contenuto   delle
          dichiarazioni di notevole  interesse  pubblico).  -  1.  Il
          Ministero  e  le  regioni  provvedono   ad   integrare   le
          dichiarazioni    di     notevole     interesse     pubblico
          rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
          all'art. 140, comma 2. 
              2. Qualora le regioni non provvedano alle  integrazioni
          di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il  Ministero
          provvede in via sostitutiva. La procedura  di  sostituzione
          e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento  finale
          e' adottato dal Ministero, sentito il  competente  Comitato
          tecnico-scientifico. 
              3. I provvedimenti integrativi adottati  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2 producono  gli  effetti  previsti  dal  secondo
          periodo del comma 2 dell'art.  140  e  sono  sottoposti  al
          regime di  pubblicita'  stabilito  dai  commi  3  e  4  del
          medesimo articolo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17-bis  della  citata
          legge n. 241 del 1990: 
              «Art.  17-bis  (Silenzio  assenso  tra  amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici). - 1.  Nei  casi  in  cui  e'  prevista
          l'acquisizione di assensi, concerti o nulla  osta  comunque
          denominati di amministrazioni pubbliche  e  di  gestori  di
          beni o servizi pubblici, per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi  e  amministrativi   di   competenza   di   altre
          amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o  i  gestori
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta entro trenta giorni dal ricevimento  dello  schema  di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte  dell'amministrazione  procedente.  Il   termine   e'
          interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che  deve
          rendere  il  proprio  assenso,  concerto   o   nulla   osta
          rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di  modifica,
          motivate e formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.
          In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
          nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
          istruttori  o  dello  schema  di  provvedimento;  non  sono
          ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti di cui all'art. 2 non  prevedano  un  termine
          diverso, il  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
          da  parte  dell'amministrazione   procedente.   Decorsi   i
          suddetti termini senza che sia stato comunicato  l'assenso,
          il  concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si   intende
          acquisito. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  nei  casi  in  cui  disposizioni   del   diritto
          dell'Unione europea richiedano l'adozione di  provvedimenti
          espressi.».