Art. 11 Organo di sorveglianza 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo statuto deve prevedere l'istituzione di un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo e' composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva. 2. L'organo di cui al comma 1 assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attivita' attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione. 3. I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9. 4. L'organo di sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di: a) esercitare i poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5; b) monitorare le attivita' degli amministratori di cui all'articolo 12, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d). 5. L'organo di sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno. 6. Ai componenti dell'organismo di sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9.
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.