Art. 11 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 7 
                 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 7  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal  seguente:  «5.  Nei  comuni  con
popolazione  superiore  a  centomila  abitanti,  la  giunta  comunale
presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato
acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale
ed e' trasmessa alla  regione  almeno  entro  il  31  marzo  2020,  e
successivamente ogni cinque anni, anche al fine  di  consentire  alla
regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti  comuni  tra
gli agglomerati individuati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  19
agosto  2005,  n.  194.  Sono  esentati  dalla  presentazione   della
relazione i comuni individuati dalle  regioni  quali  agglomerati  ai
fini della presentazione delle mappe  acustiche  strategiche  di  cui
all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis.  In  sede  di
concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o  statali,
destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui  alla
presente  legge,  e'  data  priorita'  ai  comuni   che   ottemperano
all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni
individuati  dalla  regione  o   dalla   provincia   autonoma   quali
agglomerati  che  hanno  ottemperato  alla  redazione   delle   mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995,  n.
          447, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7. (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso
          di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo
          2,  comma  1,  lettera  g),  nonche'  nell'ipotesi  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  ultimo  periodo,  i
          comuni provvedono  all'adozione  di  piani  di  risanamento
          acustico, assicurando il coordinamento con il piano  urbano
          del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.  285  ,  e
          successive modificazioni, e  con  i  piani  previsti  dalla
          vigente legislazione in  materia  ambientale.  I  piani  di
          risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I  piani
          comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei  piani
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e  all'articolo
          10, comma 5. 
              2. I piani di risanamento acustico di cui  al  comma  1
          devono contenere: 
                a) l'individuazione della tipologia  ed  entita'  dei
          rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone  da
          risanare individuate ai sensi  dell'articolo  6,  comma  1,
          lettera a); 
                b)  l'individuazione  dei  soggetti  a  cui   compete
          l'intervento; 
                c) l'indicazione delle priorita', delle  modalita'  e
          dei tempi per il risanamento; 
                d) la  stima  degli  oneri  finanziari  e  dei  mezzi
          necessari; 
                e)  le  eventuali  misure   cautelari   a   carattere
          d'urgenza  per  la  tutela  dell'ambiente  e  della  salute
          pubblica. 
              3. In caso di inerzia del  comune  ed  in  presenza  di
          gravi e  particolari  problemi  di  inquinamento  acustico,
          all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva,  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b). 
              4. Il piano di risanamento di cui al presente  articolo
          puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui  al
          comma 1, anche al  fine  di  perseguire  i  valori  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera h). 
              5. Nei comuni con  popolazione  superiore  a  centomila
          abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale
          una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune.
          La relazione e' approvata  dal  consiglio  comunale  ed  e'
          trasmessa alla regione almeno entro il  31  marzo  2020,  e
          successivamente  ogni  cinque  anni,  anche  al   fine   di
          consentire  alla  regione  di  valutare  la  necessita'  di
          inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati  individuati
          ai sensi del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  194.
          Sono esentati dalla presentazione della relazione i  comuni
          individuati dalle regioni quali agglomerati ai  fini  della
          presentazione delle  mappe  acustiche  strategiche  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto. 
              5-bis. In sede di concessione di contributi  o  risorse
          finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il
          perseguimento degli obiettivi di cui alla  presente  legge,
          e' data priorita' ai comuni che ottemperano all'obbligo  di
          adozione della relazione di cui al  comma  5  e  ai  comuni
          individuati dalla regione o dalla provincia autonoma  quali
          agglomerati che  hanno  ottemperato  alla  redazione  delle
          mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3,
          del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».