Art. 11 
 
 
                     Elenco dei tutori volontari 
 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un
elenco dei tutori volontari, a cui possono  essere  iscritti  privati
cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei  garanti
regionali e delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per
l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela  di  un
minore straniero non accompagnato o di piu' minori, quando la  tutela
riguarda fratelli o  sorelle.  Appositi  protocolli  d'intesa  tra  i
predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e  i  presidenti  dei
tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e  facilitare
la nomina dei  tutori  volontari.  Nelle  regioni  e  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  in  cui  il  garante  non  e'  stato
nominato, all'esercizio di  tali  funzioni  provvede  temporaneamente
l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza  con
il supporto di associazioni esperte nel settore  delle  migrazioni  e
dei minori, nonche' degli enti  locali,  dei  consigli  degli  ordini
professionali e delle universita'. 
  2. Si applicano le disposizioni del libro  primo,  titolo  IX,  del
codice civile.