Art. 11 
 
            Poli a orientamento artistico e performativo 
 
  1. Le istituzioni scolastiche del primo  ciclo  di  istruzione  del
medesimo ambito territoriale, che  hanno  adottato,  in  una  o  piu'
sezioni, curricoli verticali in almeno tre  temi  della  creativita',
possono costituirsi in poli a orientamento artistico e  performativo,
previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale. 
  2. Ai poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento  le
scuole di ogni  grado  dell'ambito  territoriale  per  realizzare  la
progettualita' relativa al settore musicale  e  artistico,  anche  al
fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali. 
  3. Per assicurare la presenza  delle  necessarie  risorse  umane  e
strumentali, le istituzioni scolastiche  del  primo  ciclo  di  altri
ambiti territoriali possono partecipare ai poli. 
  4. Ai fini del primo avvio dei poli, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  definisce  con
proprio decreto, sentito il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo: 
    a) i criteri per la costituzione dei poli; 
    b) le finalita' formative; 
    c) i modelli organizzativi; 
    d) i criteri per la valutazione delle attivita'  espletate  dalle
istituzioni scolastiche, con particolare  riguardo  alle  innovazioni
metodologiche e curricolari. 
  5. Le istituzioni scolastiche costituite in poli sono  destinatarie
di specifiche misure finanziarie  per  lo  sviluppo  dei  temi  della
creativita', previste dal Piano delle arti di cui all'articolo 5, nei
limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui  all'articolo  17
del presente decreto.