Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "Programma  degli
acquisti e programmazione dei lavori pubblici"; 
    b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e,
per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme   che   disciplinano   la
programmazione economico-finanziaria degli enti"; 
    c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
"Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il  documento
di fattibilita' delle alternative progettuali,  di  cui  all'articolo
23, comma 5."; 
    d) al comma 8: 
      1)  all'alinea,  le  parole:  "sentita  la   Conferenza"   sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza"; 
      2) alla lettera e), la parola: "individuandole"  e'  sostituita
dalla seguente: "individuate"; 
    e)  dopo  il  comma  8,  e'  inserito  il  seguente:  "8-bis.  La
disciplina del presente articolo non si applica  alla  pianificazione
delle  attivita'  dei  soggetti  aggregatori  e  delle  centrali   di
committenza.". 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
          lavori pubblici). - 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici
          adottano il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
          approvati nel rispetto dei  documenti  programmatori  e  in
          coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
          norme     che      disciplinano      la      programmazione
          economico-finanziaria degli enti. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative  progettuali,  di  cui  all'articolo  23,
          comma 5. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
                a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e  dei
          relativi elenchi annuali; 
                b) i criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                c)  i  criteri  e  le  modalita'  per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
                d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei   lavori   nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                e) gli schemi tipo e le informazioni minime che  essi
          devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                f) le modalita' di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              8-bis. La  disciplina  del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.".