Art. 11 Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia 1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parita' di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. 2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1. 3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. 4. All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 24, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note alle premesse.