Art. 11 
 
 
         Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande 
              e gestione della clausola di salvaguardia 
 
  1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini
della individuazione di eventuali scostamenti rispetto  alle  risorse
finanziarie  annualmente  disponibili  per   legge,   e'   effettuato
dall'INPS, sulla base della  data  di  raggiungimento  del  requisito
anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di
cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e,  a
parita' di requisito, della data di presentazione  della  domanda  di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. 
  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo
1, comma 186, della legge n. 232  del  2016  valutato  anche  in  via
prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti  esclusi
dal  beneficio  e   al   conseguente   posticipo   della   decorrenza
dell'indennita' loro dovuta sulla base del  criterio  di  ordinamento
previsto al comma 1. 
  3. Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per l'anno  2017
e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS
provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo
4, comma 3, positivamente certificate e sulla base  del  criterio  di
ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i  quali  e'  possibile
concedere  l'APE  sociale  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
annualmente disponibili. 
  4. All'espletamento delle attivita'  di  monitoraggio  si  provvede
attraverso indizione, da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  di  apposita  conferenza  di  servizi   di   cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 24, comma 6 del  decreto-legge
          n. 201 del 2011 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 186, della  legge  n.
          232 del 2016, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 14  della  legge  n.  241  del
          1990, si veda nelle note alle premesse.