Art. 11 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: «costituite per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione mista pubblico-privata».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Societa' a partecipazione mista pubblico-privata). - 1. Nelle societa' costituite per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attivita' della societa' mista. (Omissis).».