Art. 11 
 
 
                             Iscrizione 
 
  1. Gli enti del Terzo  settore  si  iscrivono  nel  registro  unico
nazionale del Terzo settore ed indicano gli  estremi  dell'iscrizione
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. 
  2. Oltre che nel registro unico nazionale del  Terzo  settore,  gli
enti  del  Terzo  settore  che  esercitano   la   propria   attivita'
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale  sono
soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. 
  3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita  sezione  del
registro delle imprese  soddisfa  il  requisito  dell'iscrizione  nel
registro unico nazionale del Terzo settore.