Art. 11 
 
      Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa 
 
  1. Fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), il ReI e' compatibile con  lo  svolgimento  di  attivita'
lavorativa da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare. 
  2. In caso di variazione  della  situazione  lavorativa  nel  corso
dell'erogazione del ReI, i componenti  del  nucleo  familiare  per  i
quali la situazione e' variata, sono tenuti, a pena di decadenza  dal
beneficio, a comunicare all'INPS  il  reddito  annuo  previsto  entro
trenta giorni dall'inizio  dell'attivita'  e,  comunque,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, o all'articolo 10, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015. 
  3. Le comunicazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  anche
all'atto della richiesta del beneficio in caso  vi  siano  componenti
del nucleo familiare in possesso di redditi da  lavoro  non  rilevati
per l'intera annualita' nell'ISEE in corso  di  validita'  utilizzato
per l'accesso al beneficio. 
  4. Nei casi di  cui  al  comma  2,  esclusivamente  al  fine  della
verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore  dell'ISEE  e  dell'ISRE  e'
aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo  previsto,  oggetto
della comunicazione ai sensi  del  medesimo  comma  2,  a  quello  di
analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria. 
  5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi  del  comma  3,  il
valore del beneficio economico connesso al ReI e' corrispondentemente
rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, comma 2, e  10,
          comma 1, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015: 
              «Art. 9  (Compatibilita'  con  il  rapporto  di  lavoro
          subordinato). - (Omissis). 
              2.  Il  lavoratore  che  durante  il  periodo  in   cui
          percepisce  la  NASpI  instauri  un  rapporto   di   lavoro
          subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito
          minimo escluso da  imposizione  conserva  il  diritto  alla
          prestazione, ridotta nei termini  di  cui  all'art.  10,  a
          condizione  che  comunichi  all'INPS  entro  trenta  giorni
          dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e  che
          il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia  impiegato
          con contratto di  somministrazione,  l'utilizzatore,  siano
          diversi dal datore di  lavoro  o  dall'utilizzatore  per  i
          quali il lavoratore prestava la  sua  attivita'  quando  e'
          cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto
          alla NASpI e non presentino rispetto ad  essi  rapporti  di
          collegamento o  di  controllo  ovvero  assetti  proprietari
          sostanzialmente coincidenti. La  contribuzione  versata  e'
          utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 
              (Omissis).». 
              «Art.  10  (Compatibilita'  con   lo   svolgimento   di
          attivita'  lavorativa  in  forma  autonoma  o  di   impresa
          individuale). - 1. Il lavoratore che durante il periodo  in
          cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa
          autonoma o di impresa individuale, dalla  quale  ricava  un
          reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore
          alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  deve
          informare l'INPS entro un mese dall'inizio  dell'attivita',
          dichiarando il reddito annuo  che  prevede  di  trarne.  La
          NASpI e' ridotta di un importo pari all'80  per  cento  del
          reddito  previsto,   rapportato   al   periodo   di   tempo
          intercorrente tra la data di  inizio  dell'attivita'  e  la
          data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita'
          o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione  di  cui
          al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio  al  momento
          della presentazione della  dichiarazione  dei  redditi.  Il
          lavoratore esentato  dall'obbligo  di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi e' tenuto a  presentare  all'INPS
          un'apposita  autodichiarazione   concernente   il   reddito
          ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa
          individuale entro il 31  marzo  dell'anno  successivo.  Nel
          caso di  mancata  presentazione  dell'autodichiarazione  il
          lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita  dalla
          data di inizio  dell'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di
          impresa individuale. 
              (Omissis).».