Art. 11 
 
                 Lavori utili per la qualificazione 
 
  1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 7
contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti  sono
stati realizzati regolarmente e con buon esito.  Tale  certificazione
non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal  direttore
dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del Codice
dei contratti pubblici. 
  2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente,  anche
se oggetto di diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un
unico certificato con  la  specificazione  dei  lavori  approvati  ed
eseguiti nei singoli anni. 
  3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata  in
vigore  del  presente  decreto  se  accompagnati  o  integrati  dalla
dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorita'  preposta  alla
tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 
  4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7
solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche  se  eseguiti  in
qualita' di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non  puo'
utilizzare  ai  fini  della  qualificazione  i  lavori  affidati   in
subappalto. 
  5. Le stazioni appaltanti, dopo l'attestazione del  buon  esito  di
cui al  comma  successivo,  aggiornano,  entro  i  successivi  trenta
giorni, la  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici  di  cui
all'articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 
  6. Al fine di garantire il  corretto  esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza da parte delle  soprintendenze  preposte  alla  tutela  del
bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del  certificato  di
esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7,  lettera  b),
del Codice dei contratti pubblici,  accertata  la  regolarita'  delle
prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 102,  comma  9,
          lettera a) del citato decreto legislativo 18  aprile  2016,
          n. 50: 
              «9. Al termine del lavoro sono redatti: 
                a) per i beni del patrimonio culturale un  consuntivo
          scientifico predisposto dal direttore dei lavori  o  ,  nel
          caso di interventi  su  beni  culturali  mobili,  superfici
          decorate di beni architettonici e a materiali  storicizzati
          di  beni  immobili  di  interesse   storico   artistico   o
          archeologico, da restauratori di beni culturali,  ai  sensi
          dalla normativa vigente, quale  ultima  fase  del  processo
          della conoscenza e del restauro e  quale  premessa  per  il
          futuro programma di intervento sul bene;  i  costi  per  la
          elaborazione del consuntivo scientifico sono  previsti  nel
          quadro economico dell'intervento;». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 213,  comma  8,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «8. Per le finalita' di cui  al  comma  2,  l'Autorita'
          gestisce la Banca Dati Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,
          nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite
          per competenza tramite  i  propri  sistemi  informatizzati,
          tutte  le  informazioni   contenute   nelle   banche   dati
          esistenti, anche a  livello  territoriale,  onde  garantire
          accessibilita'  unificata,   trasparenza,   pubblicita'   e
          tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a  essa
          prodromiche  e  successive.  Con   proprio   provvedimento,
          l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i  quali
          i titolari di  suddette  banche  dati,  previa  stipula  di
          protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza
          dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui
          la medesima autorita' e' titolare in via esclusiva. Per  le
          opere pubbliche, l'Autorita', il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  le
          Regioni e le Province autonome quali  gestori  dei  sistemi
          informatizzati di cui al comma 4 dell'art. 29 concordano le
          modalita' di rilevazione e interscambio delle  informazioni
          nell'ambito  della  banca  dati  nazionale  dei   contratti
          pubblici, della banca dati di cui all'art. 13  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui  all'art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio  1999,  n.  144  e  della
          banca dati di cui all'art. 36 del decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice,  il
          rispetto  del  principio  di  unicita'   dell'invio   delle
          informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi  per
          i  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma   1,   l'efficace
          monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione  delle
          opere e la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari  o
          il raccordo degli adempimenti  in  termini  di  trasparenza
          preventiva. Ferma restando  l'autonomia  della  banca  dati
          nazionale degli operatori economici  di  cui  all'art.  81,
          l'Autorita' e  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti concordano le  modalita'  di  interscambio  delle
          informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla
          corruzione e di tutela della legalita' dell'Autorita' e nel
          contempo   evitare   sovrapposizione   di   competenze    e
          ottimizzare  l'utilizzo  dei  dati   nell'interesse   della
          fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e
          delle stazioni appaltanti.». 
              - Per il testo dell'art. 84, comma 7, lettera  b),  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda
          nelle note alle premesse.