Art. 11 
 
Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  relativa
  alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al  trattamento
  dei dati personali da parte delle autorita' competenti  a  fini  di
  prevenzione, indagine, accertamento  e  perseguimento  di  reati  o
  esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di
  tali dati  e  che  abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del
  Consiglio 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti  a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di  reati
o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del
Consiglio, il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche  il  seguente
criterio direttivo specifico:  prevedere,  per  le  violazioni  delle
disposizioni adottate a norma della citata direttiva,  l'applicazione
della pena detentiva non inferiore  nel  minimo  a  sei  mesi  e  non
superiore nel massimo a cinque anni,  ferma  restando  la  disciplina
vigente per le fattispecie penali gia' oggetto di previsione. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  relativa  alla  protezione  delle   persone
          fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali  da
          parte delle autorita' competenti  a  fini  di  prevenzione,
          indagine,  accertamento  e   perseguimento   di   reati   o
          esecuzione  di  sanzioni  penali,   nonche'   alla   libera
          circolazione di tali dati e che abroga la decisione  quadro
          2008/977/GAI del Consiglio e' pubblicata nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119.