Art. 11 
 
 
Disposizioni relative agli ex lettori di lingua  straniera.  Caso  EU
                         Pilot 2079/11/EMPL 
 
  1. Il Fondo per il finanziamento  ordinario  delle  universita'  e'
incrementato  di  euro  8.705.000   a   decorrere   dall'anno   2017,
finalizzati, in coerenza con  quanto  previsto  dall'articolo  1  del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento  del  contenzioso  in
atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti
delle universita' statali italiane  da  parte  degli  ex  lettori  di
lingua straniera, gia' destinatari di contratti  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la definizione  di
contratti integrativi di sede, a livello di singolo  ateneo.  Con  il
medesimo decreto sono altresi' stabiliti i  criteri  di  ripartizione
dell'importo di cui  al  comma  l  a  titolo  di  cofinanziamento,  a
copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le  universita'  che
entro  il  31  dicembre  2017  perfezionano  i   relativi   contratti
integrativi. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017,  si  provvede,  quanto  a
euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e  a
euro 8.705.000 a decorrere dall'anno  2019,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e,
quanto a euro 3.570.000  per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge  14  gennaio
          2004, n. 2 (Disposizioni urgenti  relative  al  trattamento
          economico  dei  collaboratori  linguistici  presso   talune
          Universita'  ed  in  materia   di   titoli   equipollenti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2004, n.  11
          e convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  5
          marzo 2004, n. 63, cosi' recita: 
              "Art. 1. Ex lettori di madre lingua straniera. 
              1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte
          di Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001
          nella causa  C-212/99,  ai  collaboratori  linguistici,  ex
          lettori di madre lingua straniera delle  Universita'  degli
          studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa,  La
          Sapienza  di  Roma  e  de  L'Orientale  di   Napoli,   gia'
          destinatari di contratti stipulati ai  sensi  dell'articolo
          28 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n.  382,  abrogato  dall'articolo  4,  comma  5,  del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  1995,  n.  236,  e'
          attribuito, proporzionalmente all'impegno  orario  assolto,
          tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un
          trattamento   economico   corrispondente   a   quello   del
          ricercatore confermato a tempo definito, con effetto  dalla
          data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti
          piu' favorevoli; tale equiparazione  e'  disposta  ai  soli
          fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti
          collaboratori  linguistici,  ex  lettori  di  madre  lingua
          straniera, di qualsiasi funzione docente. 
              2. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari ad  euro  10.000.000  per  l'anno  2004,  si
          provvede mediante riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
          prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella  C
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Il testo dell'articolo 28 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento
          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione
          nonche' sperimentazione  organizzativa),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n.  209,  poi  abrogato,
          recava "Contratti per l'assunzione di lettori ". 
              L'articolo  41-bis,  della  legge  n.  234/2012  (Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
          gennaio 2013, n. 38, istituisce il Fondo per il recepimento
          della normativa europea.