Art. 11 
 
Violazione degli obblighi del fornitore  di  servizi  ATM/ANS  e  del
  relativo personale derivanti dall'articolo 8-ter del regolamento 
 
  1. Il fornitore di servizi ATM/ANS che, in violazione dell'articolo
8-ter del regolamento, opera in assenza  del  certificato  o  con  il
certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  2. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro il fornitore  di  servizi  ATM/ANS  che  viola  le
disposizioni  generali  inerenti  ai  requisiti  essenziali  di   cui
all'articolo 8-ter del regolamento, riguardanti alternativamente: 
    a) i servizi di navigazione aerea e, in particolare, i  requisiti
specifici concernenti: 
      1) la fornitura del servizio di informazioni aeronautiche; 
      2) la fornitura del servizio di meteorologia aeronautica; 
      3) la fornitura dei servizi di traffico aereo; 
      4) la fornitura dei servizi  di  comunicazione,  navigazione  o
sorveglianza; 
      5) la gestione dei flussi di traffico aereo; 
      6) la struttura dello spazio aereo; 
      7) il sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea
e i servizi di rete; 
    b) i sistemi e componenti della  rete  europea  di  gestione  del
traffico aereo e, in particolare, i requisiti specifici concernenti: 
      1)  la  progettazione,   la   produzione,   la   installazione,
l'utilizzo e la manutenzione di tali sistemi; 
      2) l'integrita' e l'affidabilita' di tali sistemi e componenti; 
      3) la continuita' del livello di servizio; 
    c) la qualificazione dei controllori e degli allievi  controllori
del traffico aereo e, in particolare, i requisiti concernenti: 
      1) il grado di istruzione e la maturita'  sul  piano  fisico  e
mentale; 
      2) le conoscenze teoriche; 
      3) le capacita' pratiche; 
      4) le competenze linguistiche; 
      5) i dispositivi di simulazione per l'addestramento; 
      6) i corsi di addestramento; 
      7) gli istruttori o i valutatori. 
  3. Il personale del fornitore di servizi che opera in difetto della
licenza  o  della  qualificazione,  del  certificato   di   idoneita'
psicofisica ovvero con i predetti titoli scaduti, sospesi o revocati,
ovvero in  violazione  delle  istruzioni  fornite  dal  fornitore  di
servizi, e' soggetto ad una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
1.000 euro a 10.000 euro.