Art. 11 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi  sulla
base di una istruttoria per valutare il  rispetto  dei  requisiti  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
  2. L'apertura dei termini per la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai contributi, unitamente al  modello  per  la  presentazione
delle domande, viene disposta dal  Ministero  con  provvedimento  del
direttore generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',
da adottare entro quindici giorni dalla  pubblicazione  del  presente
regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore  e  in
quello del medesimo Ministero, ferma restando la pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Per accedere ai contributi le imprese devono presentare  istanza
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  -
Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita',  via
Caraci 36 - 00157 Roma,  specificando  con  apposita  dicitura  sulla
busta «contributo decreto marebonus». 
  4. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo  di  cui
al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti  dalla
data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al  comma
2, tramite raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ovvero  tramite
posta elettronica certificata o mediante consegna a  mano  presso  la
citata Direzione  generale.  In  tale  ultima  ipotesi  l'ufficio  di
segreteria della Direzione  generale  rilascia  ricevuta  comprovante
l'avvenuta consegna. Per il rispetto  del  termine  perentorio  fanno
fede la data di spedizione della raccomandata o la data  di  consegna
della posta elettronica certificata o la data di consegna a mano. 
  5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori
istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.