Art. 11 Requisiti dei presidenti 1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al settore disciplinare coerente con la classe di concorso; b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore; c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli. 2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a) per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno; b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale; c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado. 3. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L- LIN/01 o L-LIN/02. 4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia di dirigenza scolastica o aver insegnato nell'ambito di tali master; b) aver insegnato o svolto attivita' di tutoraggio nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, nei corsi di tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.