(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
               Compiti della funzione antiriciclaggio 
 
    1. La funzione  antiriciclaggio  verifica  nel  continuo  che  le
procedure aziendali siano coerenti con  l'obiettivo  di  prevenire  e
contrastare la violazione  di  norme  di  legge  e  regolamentari  in
materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine,
la funzione provvede a: 
      a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto
sui processi e le procedure interne; 
      b) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei
rischi di riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo  ai  sensi
dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento; 
      c) collaborare all'individuazione  del  sistema  dei  controlli
interni  e  delle  procedure  finalizzati  alla  prevenzione  e  alla
gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
      d) verificare l'idoneita' del sistema dei controlli  interni  e
delle  procedure  adottati  e   proporre   le   opportune   modifiche
organizzative  e  procedurali  al  fine  di  assicurare  un  adeguato
presidio degli stessi rischi; 
      e) prestare consulenza e assistenza  agli  organi  aziendali  e
all'alta direzione; 
      f) verificare  l'adeguatezza  dei  sistemi  aziendali  e  delle
procedure interne in materia di: 
        1. analisi e valutazione  dei  rischi  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo; 
        2. adeguata verifica della clientela; 
        3. conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo
II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007; 
        4. rilevazione, valutazione e segnalazione  delle  operazioni
sospette; 
        5. adempimento degli obblighi  di  comunicazione  di  cui  al
Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007; 
        6. sistemi interni di segnalazione delle violazioni; 
      g)  curare,  in  raccordo  con  le  altre  funzioni   aziendali
competenti  in  materia  di  formazione,  la  predisposizione  di  un
adeguato  piano  di   formazione,   finalizzato   a   conseguire   un
aggiornamento su base continuativa del  personale  dipendente  e  dei
collaboratori; 
      h) predisporre flussi informativi diretti agli organi sociali e
all'alta direzione. 
    2. La funzione antiriciclaggio puo' essere chiamata a svolgere le
attivita' di rafforzata verifica della clientela nei casi in  cui  il
rischio di riciclaggio risulti particolarmente elevato. Laddove  tale
compito venga attribuito alle  strutture  operative  che  collaborano
nella  funzione,  il  responsabile  antiriciclaggio  contribuisce   a
determinare in concreto le misure rafforzate da applicare e controlla
l'adeguatezza del processo  di  rafforzata  verifica  condotto  dalle
strutture di linea e i relativi esiti. 
    3. Nella valutazione dell'adeguatezza  dei  sistemi  aziendali  e
delle procedure interne, la  funzione  effettua  controlli  in  loco,
anche  su  base  campionaria,  per  verificare   l'efficacia   e   la
funzionalita'  delle  stesse  e   individuare   eventuali   aree   di
criticita'. 
    4. Le attivita'  svolte  dalla  funzione  sono  documentate  e  i
relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorita'
di vigilanza di settore e alla UIF. 
    5. Almeno  una  volta  l'anno,  il  responsabile  della  funzione
presenta  agli  organi  sociali  una   relazione   sulle   iniziative
intraprese, sulle carenze rilevate e sulle relative azioni correttive
da adottare nonche' sull'attivita' formativa del personale. 
    6.   In   qualita'   di    presidio    aziendale    specialistico
antiriciclaggio, la funzione collabora con le Autorita' di  vigilanza
di settore e con la UIF.