Art. 11 Relazione illustrativa e relazione AIR 11.1 La relazione illustrativa contiene i seguenti elementi: norme attributive del potere; ragioni e finalita' dell'intervento; esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione; motivazione delle scelte adottate. Nel caso di atti di regolazione che si sostanziano in meri adeguamenti o integrazioni di atti gia' predisposti dall'Autorita' resi necessari in conseguenza di modifiche normative o di richieste di chiarimenti la relazione illustrativa puo' limitarsi all'elencazione delle modifiche introdotte con una breve motivazione delle stesse, se gli atti sono adottati in assenza di un potere discrezionale dell'Autorita' oppure non innovano sostanzialmente l'atto originario. Quando a seguito di modifiche normative che attribuiscono un potere discrezionale all'Autorita' o di richieste di chiarimenti si determina una modifica sostanziale dell'atto originario, oltre alla consultazione, e' predisposta la relazione AIR, se ricorrono le condizioni di cui al punto 8.1. 11.2 Il processo di valutazione di impatto della regolazione e' descritto nella relazione AIR che illustra, per gli aspetti ritenuti di maggior rilievo: il contesto e gli obiettivi di regolazione; le procedure di consultazione adottate; la valutazione dell'opzione di non intervento; la valutazione delle opzioni alternative; la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta; le ragioni per il mancato accoglimento delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto; la valutazione dell'impatto sulle PMI; le modalita' attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio, VIR). 11.3 La relazione AIR e' pubblicata sul sito dell'Autorita' e trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.