Art. 11 
 
               Relazione illustrativa e relazione AIR 
 
  11.1 La relazione illustrativa contiene i seguenti elementi: 
    norme attributive del potere; 
    ragioni e finalita' dell'intervento; 
    esame dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione; 
    motivazione delle scelte adottate. 
  Nel caso  di  atti  di  regolazione  che  si  sostanziano  in  meri
adeguamenti o integrazioni di atti  gia'  predisposti  dall'Autorita'
resi necessari in conseguenza di modifiche normative o  di  richieste
di   chiarimenti   la   relazione   illustrativa    puo'    limitarsi
all'elencazione delle modifiche introdotte con una breve  motivazione
delle stesse, se gli atti sono  adottati  in  assenza  di  un  potere
discrezionale  dell'Autorita'  oppure  non  innovano  sostanzialmente
l'atto originario.  Quando  a  seguito  di  modifiche  normative  che
attribuiscono un potere discrezionale all'Autorita' o di richieste di
chiarimenti  si  determina   una   modifica   sostanziale   dell'atto
originario, oltre alla consultazione,  e'  predisposta  la  relazione
AIR, se ricorrono le condizioni di cui al punto 8.1. 
  11.2 Il processo di valutazione di  impatto  della  regolazione  e'
descritto nella relazione AIR che illustra, per gli aspetti  ritenuti
di maggior rilievo: 
    il contesto e gli obiettivi di regolazione; 
    le procedure di consultazione adottate; 
    la valutazione dell'opzione di non intervento; 
    la valutazione delle opzioni alternative; 
    la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta; 
    le ragioni per il mancato  accoglimento  delle  osservazioni  dei
partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto; 
    la valutazione dell'impatto sulle PMI; 
    le modalita' attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio,
VIR). 
  11.3 La relazione AIR  e'  pubblicata  sul  sito  dell'Autorita'  e
trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 12, comma 2,  della  legge
29 luglio 2003, n. 229.