Art. 11 Formazione della graduatoria della prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. La commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione, forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso. 3. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne e' dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.