Art. 11 
 
               Rilascio delle autorizzazioni previste 
                   all'articolo 9 del regolamento 
 
  1. Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione  europea
ai sensi dell'articolo  9  del  regolamento,  il  Ministero  rilascia
l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il  documento  di
cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento. 
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto  del   Direttore
generale della direzione generale per la protezione  della  natura  e
del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo  9,  comma
2, nonche'  tutte  le  disposizioni  specificate  nell'autorizzazione
rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni  del
Ministero relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata. 
  3.  Il  Ministero  rende  disponibili  le   informazioni   di   cui
all'articolo  8,  paragrafo  7,  del  regolamento  nel  proprio  sito
istituzionale.