Art. 11 
 
              Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24 
 
  1. Alla legge 8 marzo 2017,  n.  24,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo,  le  parole:  «con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma  28,  secondo  periodo,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive  modificazioni,»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le  parole:  «pari  al
valore  maggiore  della  retribuzione  lorda  o   del   corrispettivo
convenzionale conseguiti nell'anno di  inizio  della  condotta  causa
dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o  successivo,
moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari  al
triplo  del  valore  maggiore  della   retribuzione   lorda   o   del
corrispettivo convenzionale  conseguiti  nell'anno  di  inizio  della
condotta causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo»; 
    c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le  parole:  «pari  al
valore  maggiore  del  reddito   professionale,   ivi   compresa   la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari  al
triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno  di  inizio  della  condotta
causa   dell'evento   o   nell'anno   immediatamente   precedente   o
successivo»; 
    d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le  parole:
«entro  dieci  giorni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «entro
quarantacinque giorni»; 
    e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve  anche  alla
funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da  parte
degli esercenti le professioni  sanitarie  che  svolgono  la  propria
attivita' in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo  10,
comma 6». 
  2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La legge 8 marzo 2017, n. 24, reca  «Disposizioni  in
          materia di sicurezza delle cure e della persona  assistita,
          nonche' in materia di responsabilita'  professionale  degli
          esercenti le professioni sanitarie». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge  8
          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Buone   pratiche   clinico-assistenziali   e
          raccomandazioni previste  dalle  linee  guida).  -  1.  Gli
          esercenti le professioni sanitarie,  nell'esecuzione  delle
          prestazioni    sanitarie    con    finalita'    preventive,
          diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e  di
          medicina legale, si attengono, salve  le  specificita'  del
          caso concreto, alle raccomandazioni  previste  dalle  linee
          guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da  enti
          e istituzioni pubblici e  privati  nonche'  dalle  societa'
          scientifiche  e  dalle  associazioni   tecnico-scientifiche
          delle professioni sanitarie  iscritte  in  apposito  elenco
          istituito e regolamentato con decreto  del  Ministro  della
          salute, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
          cadenza    biennale.    In    mancanza    delle    suddette
          raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie  si
          attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 
              2. Nel regolamentare l'iscrizione  in  apposito  elenco
          delle   societa'   scientifiche   e   delle    associazioni
          tecnico-scientifiche di cui al  comma  1,  il  decreto  del
          Ministro della salute stabilisce: 
                a)  i  requisiti  minimi  di  rappresentativita'  sul
          territorio nazionale; 
                b)  la  costituzione  mediante  atto  pubblico  e  le
          garanzie da  prevedere  nello  statuto  in  riferimento  al
          libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
          partecipazione    alle    decisioni,    all'autonomia     e
          all'indipendenza,  all'assenza  di  scopo  di  lucro,  alla
          pubblicazione   nel   sito   istituzionale   dei    bilanci
          preventivi, dei consuntivi e  degli  incarichi  retribuiti,
          alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse
          e all'individuazione di sistemi  di  verifica  e  controllo
          della qualita' della produzione tecnico-scientifica; 
                c) le procedure di iscrizione all'elenco  nonche'  le
          verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita'  di
          sospensione o cancellazione dallo stesso. 
              3. Le linee guida  e  gli  aggiornamenti  delle  stesse
          elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel
          Sistema nazionale per le linee guida (SNLG),  il  quale  e'
          disciplinato nei compiti e nelle funzioni con  decreto  del
          Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge.  L'Istituto  superiore  di  sanita'
          pubblica nel proprio sito internet le  linee  guida  e  gli
          aggiornamenti  delle  stesse  indicati  dal  SNLG,   previa
          verifica della conformita'  della  metodologia  adottata  a
          standard definiti e resi pubblici  dallo  stesso  Istituto,
          nonche'  della  rilevanza   delle   evidenze   scientifiche
          dichiarate a supporto delle raccomandazioni. 
              4.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  3  sono   svolte
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          gia' disponibili a legislazione vigente  e  comunque  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge  8
          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  9  (Azione  di  rivalsa  o  di   responsabilita'
          amministrativa). - 1. L'azione  di  rivalsa  nei  confronti
          dell'esercente  la  professione   sanitaria   puo'   essere
          esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. 
              2. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato
          parte del giudizio  o  della  procedura  stragiudiziale  di
          risarcimento  del  danno,  l'azione  di  rivalsa  nei  suoi
          confronti puo' essere esercitata  soltanto  successivamente
          al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale  o
          stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di decadenza, entro
          un anno dall'avvenuto pagamento. 
              3.  La  decisione  pronunciata  nel  giudizio  promosso
          contro la struttura sanitaria  o  sociosanitaria  o  contro
          l'impresa di assicurazione non fa  stato  nel  giudizio  di
          rivalsa se l'esercente  la  professione  sanitaria  non  e'
          stato parte del giudizio. 
              4.  In  nessun  caso  la  transazione   e'   opponibile
          all'esercente la  professione  sanitaria  nel  giudizio  di
          rivalsa. 
              5.  In  caso   di   accoglimento   della   domanda   di
          risarcimento proposta dal danneggiato nei  confronti  della
          struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei
          commi 1 e 2 dell'art. 7, o  dell'esercente  la  professione
          sanitaria, ai sensi  del  comma  3  del  medesimo  art.  7,
          l'azione di  responsabilita'  amministrativa,  per  dolo  o
          colpa grave, nei confronti  dell'esercente  la  professione
          sanitaria e' esercitata dal pubblico  ministero  presso  la
          Corte dei conti. Ai fini della quantificazione  del  danno,
          fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma  1-bis,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'art. 52, secondo
          comma, del testo unico di cui al regio  decreto  12  luglio
          1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto  di
          particolare difficolta',  anche  di  natura  organizzativa,
          della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui
          l'esercente la professione sanitaria ha operato.  L'importo
          della condanna  per  la  responsabilita'  amministrativa  e
          della surrogazione di cui all'art. 1916, primo  comma,  del
          codice civile, per singolo evento, in caso di colpa  grave,
          non puo' superare una  somma  pari  al  triplo  del  valore
          maggiore  della  retribuzione  lorda  o  del  corrispettivo
          convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta
          causa dell'evento o nell'anno immediatamente  precedente  o
          successivo. Per i  tre  anni  successivi  al  passaggio  in
          giudicato della decisione di accoglimento della domanda  di
          risarcimento  proposta  dal  danneggiato,  l'esercente   la
          professione   sanitaria,   nell'ambito   delle    strutture
          sanitarie  o  sociosanitarie  pubbliche,  non  puo'  essere
          preposto ad incarichi professionali  superiori  rispetto  a
          quelli ricoperti e  il  giudicato  costituisce  oggetto  di
          specifica valutazione da parte dei commissari nei  pubblici
          concorsi per incarichi superiori. 
              6. In caso di accoglimento della domanda  proposta  dal
          danneggiato  nei  confronti  della  struttura  sanitaria  o
          sociosanitaria privata  o  nei  confronti  dell'impresa  di
          assicurazione  titolare  di   polizza   con   la   medesima
          struttura,  la  misura  della  rivalsa   e   quella   della
          surrogazione richiesta dall'impresa  di  assicurazione,  ai
          sensi dell'art. 1916, primo comma, del codice  civile,  per
          singolo  evento,  in  caso  di  colpa  grave,  non  possono
          superare una somma pari al triplo del valore  maggiore  del
          reddito professionale, ivi compresa la retribuzione  lorda,
          conseguito  nell'anno  di  inizio  della   condotta   causa
          dell'evento  o  nell'anno   immediatamente   precedente   o
          successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui  al
          periodo precedente, non  si  applica  nei  confronti  degli
          esercenti la professione  sanitaria  di  cui  all'art.  10,
          comma 2. 
              7.  Nel  giudizio   di   rivalsa   e   in   quello   di
          responsabilita' amministrativa  il  giudice  puo'  desumere
          argomenti  di  prova  dalle  prove  assunte  nel   giudizio
          instaurato dal danneggiato nei  confronti  della  struttura
          sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di  assicurazione
          se  l'esercente  la  professione  sanitaria  ne  e'   stato
          parte.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Obbligo  di  comunicazione  all'esercente  la
          professione  sanitaria  del  giudizio  basato   sulla   sua
          responsabilita').   -   1.   Le   strutture   sanitarie   e
          sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1, e le imprese  di
          assicurazione che prestano la  copertura  assicurativa  nei
          confronti dei soggetti di cui all'art. 10,  commi  1  e  2,
          comunicano   all'esercente   la    professione    sanitaria
          l'instaurazione del giudizio promosso  nei  loro  confronti
          dal  danneggiato,   entro   quarantacinque   giorni   dalla
          ricezione della notifica dell'atto  introduttivo,  mediante
          posta elettronica certificata o  lettera  raccomandata  con
          avviso   di   ricevimento   contenente   copia    dell'atto
          introduttivo  del  giudizio.  Le  strutture   sanitarie   e
          sociosanitarie  e  le  imprese   di   assicurazione   entro
          quarantacinque   giorni   comunicano    all'esercente    la
          professione   sanitaria,   mediante    posta    elettronica
          certificata  o   lettera   raccomandata   con   avviso   di
          ricevimento, l'avvio di trattative  stragiudiziali  con  il
          danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione,  la
          tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui  al
          presente comma preclude l'ammissibilita'  delle  azioni  di
          rivalsa o di responsabilita' amministrativa di cui all'art.
          9.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 8
          marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Fondo di garanzia per i  danni  derivanti  da
          responsabilita' sanitaria). - 1. E' istituito, nello  stato
          di previsione del  Ministero  della  salute,  il  Fondo  di
          garanzia  per  i   danni   derivanti   da   responsabilita'
          sanitaria.  Il  Fondo  di  garanzia   e'   alimentato   dal
          versamento di un contributo annuale  dovuto  dalle  imprese
          autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni   per   la
          responsabilita'   civile   per   i   danni    causati    da
          responsabilita'  sanitaria.  A   tal   fine   il   predetto
          contributo e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al Fondo di garanzia.  Il  Ministero
          della  salute  con   apposita   convenzione   affida   alla
          Concessionaria servizi assicurativi pubblici  (CONSAP)  Spa
          la gestione delle risorse del Fondo di garanzia. 
              2. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, di concerto  con
          il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro  e
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province  autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   le
          rappresentanze  delle  imprese   di   assicurazione,   sono
          definiti: 
                a) la misura  del  contributo  dovuto  dalle  imprese
          autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni   per   la
          responsabilita'   civile   per   i   danni    causati    da
          responsabilita' sanitaria; 
                b) le modalita' di versamento del contributo  di  cui
          alla lettera a); 
                c) i principi cui dovra' uniformarsi  la  convenzione
          tra il Ministero della salute e la CONSAP S.p.a.; 
                d) le modalita' di intervento, il funzionamento e  il
          regresso  del  Fondo  di   garanzia   nei   confronti   del
          responsabile del sinistro. 
              3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1  concorre  al
          risarcimento  del  danno   nei   limiti   delle   effettive
          disponibilita' finanziarie. 
              4. La misura del contributo di cui al comma 2,  lettera
          a), e' aggiornata  annualmente  con  apposito  decreto  del
          Ministro della salute,  da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, in relazione alle  effettive
          esigenze della gestione del Fondo di garanzia. 
              5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui
          al comma 2, lettera a), la  CONSAP  S.p.a.  trasmette  ogni
          anno  al  Ministero  della  salute  e  al  Ministero  dello
          sviluppo economico un rendiconto della gestione  del  Fondo
          di  garanzia  di  cui  al  comma   1,   riferito   all'anno
          precedente,   secondo   le   disposizioni   stabilite   dal
          regolamento di cui al comma 2. 
              6. Gli oneri per  l'istruttoria  e  la  gestione  delle
          richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo  di
          garanzia di cui al comma 1. 
              7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce  i
          danni cagionati da responsabilita' sanitaria  nei  seguenti
          casi: 
                a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto
          ai  massimali  previsti  dai  contratti  di   assicurazione
          stipulati  dalla  struttura  sanitaria   o   sociosanitaria
          pubblica o privata  ovvero  dall'esercente  la  professione
          sanitaria ai sensi del decreto di cui all'art. 10, comma 6; 
                b) qualora la struttura  sanitaria  o  sociosanitaria
          pubblica  o  privata  ovvero  l'esercente  la   professione
          sanitaria risultino assicurati  presso  un'impresa  che  al
          momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza  o  di
          liquidazione  coatta  amministrativa  o  vi   venga   posta
          successivamente; 
                c) qualora la struttura  sanitaria  o  sociosanitaria
          pubblica  o  privata  ovvero  l'esercente  la   professione
          sanitaria siano sprovvisti di  copertura  assicurativa  per
          recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice  ovvero  per
          la  sopravvenuta  inesistenza  o  cancellazione   dall'albo
          dell'impresa assicuratrice stessa. 
              7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma  1  assolve
          anche alla funzione di agevolare l'accesso  alla  copertura
          assicurativa  da  parte  degli  esercenti  le   professioni
          sanitarie che  svolgono  la  propria  attivita'  in  regime
          libero-professionale, ai sensi dell'art. 10, comma 6. 
              8. Il decreto di cui all'art. 10, comma 6, prevede  che
          il  massimale  minimo  sia   rideterminato   in   relazione
          all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla  lettera
          a) del comma 7 del presente articolo. 
              9. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              10.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Il  testo  dei  commi  2  e  4   dell'art.   3   del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,
          abrogati  dalla  presente  legge,  sono  pubblicati   nella
          Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.