Art. 11 
 
 
             Proposta di ammissione alle speciali misure 
                            di protezione 
 
  1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di  protezione
l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13
del  decreto-legge  15  gennaio   1991,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 marzo  1991,  n.  82,  e  dai  relativi
decreti attuativi,  anche  la  sussistenza  dei  requisiti  stabiliti
dall'articolo 2 della presente legge. 
  2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa
alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice  di
procedura   penale,   al   Procuratore    nazionale    antimafia    e
antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale
di protezione e al prefetto competente per  il  luogo  di  dimora  di
colui  che  rende  le  dichiarazioni  le  informazioni   nella   loro
rispettiva disponibilita', anche con riferimento  a  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge. 
  3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi  soggetti
di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa  e'
altresi' trasmessa al  tribunale  per  i  minorenni  territorialmente
competente  per  l'adozione  di  eventuali  determinazioni   di   sua
competenza. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per  il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge  15
          gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  51  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
                a) nelle indagini preliminari e nei  procedimenti  di
          primo grado, dai magistrati della procura della  Repubblica
          presso il tribunale; 
                b) nei giudizi di impugnazione dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di  appello  o  presso  la
          corte di cassazione. 
              2. Nei casi di avocazione,  le  funzioni  previste  dal
          comma 1 lettera a) sono  esercitate  dai  magistrati  della
          procura generale presso la corte di appello. 
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate  dai  magistrati   della   Direzione   nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              3. Le funzioni previste dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio  del  pubblico  ministero  presso  il   giudice
          competente a norma del capo II del titolo I. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,
          realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli
          articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter  e  630
          del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso art., nonche' per i delitti previsti dall'art.
          74 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,   dall'art.
          291-quater  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e
          dall'art. 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, le funzioni indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis  e  dai  commi
          3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta  il  procuratore
          distrettuale, il procuratore generale presso  la  corte  di
          appello puo', per  giustificati  motivi,  disporre  che  le
          funzioni di pubblico ministero per  il  dibattimento  siano
          esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
          Repubblica presso il giudice competente. 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.».