Art. 11 Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantita' netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonche' la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantita' netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.