Art. 11 
 
 
    Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «della  medesima  legge  n.  84»  sono
soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La  commissione  di
cui al comma 1 ha funzioni consultive in  ordine  al  rilascio,  alla
sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni  di  cui
agli articoli 16, 17 e 18, nonche' in ordine  all'organizzazione  del
lavoro in porto, agli organici delle  imprese,  all'avviamento  della
manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'art. 15 della citata  legge  28  gennaio
          1994,  n.  84,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 15 (Commissioni consultive). - 1. Con decreto del
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          istituita,  in  ogni  porto,  una  commissione   consultiva
          composta da  cinque  rappresentanti  dei  lavoratori  delle
          imprese  operanti  in  porto,  da  un  rappresentante   dei
          lavoratori dell'Autorita'  di  sistema  portuale  e  da  un
          rappresentante  di  ciascuna   delle   seguenti   categorie
          imprenditoriali operanti nel porto: armatori;  industriali;
          imprenditori di cui agli articoli 16 e  18;  spedizionieri;
          agenti  e   raccomandatari   marittimi;   autotrasportatori
          operanti nell'ambito portuale. 
              1-bis. I rappresentanti dei lavoratori  sono  designati
          dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
          a  livello  nazionale,  i  rappresentanti  delle  categorie
          imprenditoriali    sono    designati    dalle    rispettive
          associazioni  nazionali  di  categoria,  il  rappresentante
          degli autotrasportatori e' designato dal comitato  centrale
          dell'albo degli autotrasportatori. Nei porti che  non  sono
          sede di Autorita' di sistema portuale o degli uffici di cui
          all'art.  6-bis,  i  rappresentanti  dei  lavoratori  delle
          imprese operanti  in  porto  sono  in  numero  di  sei.  La
          commissione e' presieduta dal Presidente dell'Autorita'  di
          sistema  portuale  ovvero,  laddove  non   istituita,   dal
          comandante del porto. La  designazione  dei  rappresentanti
          dei lavoratori e delle categorie  imprenditoriali  indicate
          al comma 1 deve pervenire al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta;
          l'inutile   decorso   del   termine   non   pregiudica   il
          funzionamento dell'organo. 
              2. La  commissione  di  cui  al  comma  1  ha  funzioni
          consultive in ordine al rilascio, alla sospensione  o  alla
          revoca delle  autorizzazioni  e  concessioni  di  cui  agli
          articoli 16, 17 e 18, nonche' in ordine  all'organizzazione
          del  lavoro  in  porto,  agli   organici   delle   imprese,
          all'avviamento   della   manodopera   e   alla   formazione
          professionale dei lavoratori. 
              3.». 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 16 della
          citata legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  come  modificato
          dall'art. 15, comma 11, del presente decreto legislativo: 
              «Art. 16 (Operazioni portuali). -  1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali.  I  servizi  ammessi   sono   individuati   dalle
          Autorita' di sistema portuale, o,  laddove  non  istituite,
          dalle  autorita'  marittime,   attraverso   una   specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime disciplinano  e  vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'Autorita'  di  sistema   portuale   o,
          laddove  non  istituita,  dell'autorita'  marittima.  Detta
          autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento   di   operazioni
          portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso  da
          parte del richiedente dei requisiti  di  cui  al  comma  4,
          oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da
          individuare   nell'autorizzazione   stessa.   Le    imprese
          autorizzate sono iscritte  in  appositi  registri  distinti
          tenuti dall'Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituita, dall'autorita'  marittima  e  sono  soggette  al
          pagamento di un canone annuo  e  alla  prestazione  di  una
          cauzione determinati dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
                a)   i   requisiti   di   carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
                b) i criteri, le modalita' e i termini in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; 
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
                d) i criteri inerenti il rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'Autorita' di sistema portuale
          o,  laddove  non  istituita,  all'autorita'  marittima,  le
          tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti,
          nonche' ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute
          a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima,  sentita  la  commissione
          consultiva  locale,  determina   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni che possono essere rilasciate ai  sensi  del
          comma 3, in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del
          porto e del traffico,  assicurando,  comunque,  il  massimo
          della concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi
          sulle  richieste  di  autorizzazione  di  cui  al  presente
          articolo entro novanta giorni dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali, in assenza di  diniego  motivato,  la  richiesta  si
          intende accolta.». 
              - Per il testo degli articoli  17  e  18  della  citata
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, si vedano  le  note  all'art.
          15.