(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
                       Assemblea straordinaria 
 
  1. L'Assemblea straordinaria e'  validamente  costituita  in  prima
convocazione  quando  i  partecipanti  presenti   rappresentano   ...
(indicare il quorum) delle quote  di  partecipazione  complessive,  e
delibera con ... (indicare il quorum) dei voti presenti.  In  seconda
convocazione  e  con  il  medesimo  ordine  del  giorno,  l'Assemblea
straordinaria puo' deliberare con  ...  (indicare  il  quorum)  delle
quote di partecipazione dei partecipanti, e le  deliberazioni  devono
essere prese con ... (indicare il numero di voti) dei voti  presenti,
anche per delega. 
  2. L'Assemblea straordinaria delibera: 
    a) sulla modifica dello statuto.  Le  deliberazioni  di  modifica
dello  statuto  sono  sottoposte   all'approvazione   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico; 
    b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti,  secondo  quanto
disposto all'articolo 21; 
    c) sulla proroga  del  termine  di  scadenza  di  durata  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  del  sistema  consortile  qualora  a  tale
termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione; 
    d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio. 
  3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui  agli  articoli
10 e 11 in materia di Assemblea ordinaria.