Art. 11 
 
Norme di semplificazione in materia di tracciabilita'  delle  armi  e
                           delle munizioni 
 
  1. Al fine di  assicurare  standard  uniformi  degli  strumenti  di
controllo delle armi da  fuoco  e  delle  munizioni  e  garantire  lo
scambio di dati con gli altri Stati membri  dell'Unione  europea,  e'
istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema
informatico  dedicato  per  la  tracciabilita'  delle  armi  e  delle
munizioni. 
  2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni: 
    a) per le armi da  fuoco  il  tipo,  la  marca,  il  modello,  il
calibro, il  numero  di  catalogo  se  presente,  la  classificazione
secondo la normativa europea se presente, il numero di  matricola  di
ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio  o  sul  fusto  quale
marcatura unica ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975,
n.110, nonche' il numero di matricola o la marcatura unica  applicata
alle loro parti, nel caso in cui questa  differisca  dalla  marcatura
apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il  sistema
contiene,  altresi',  i  dati  identificativi  dei  fornitori,  degli
acquirenti, dei detentori dell'arma, ivi compresi quelli  riguardanti
la sede legale qualora tali soggetti esercitino attivita'  d'impresa,
l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la  data
in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonche' gli estremi
del titolo abilitativo all'acquisto e, nel  caso  di  persona  fisica
diversa dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel  sistema  sono,
inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione  consistente
in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma da fuoco che
determini un cambiamento della categoria o  della  sottocategoria  di
cui all'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del  Consiglio,  del  18
giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e
la data in cui sono avvenute tali operazioni; 
    b) per le munizioni, le informazioni previste  dall'articolo  55,
primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e i dati di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6  dicembre
1993, n. 509; 
    c) per le armi diverse  dalle  armi  da  fuoco,  le  informazioni
previste dall'articolo 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  e
dall'articolo 54, primo comma, del regio decreto 6  maggio  1940,  n.
635, ivi compresi i dati  relativi  alle  armi  a  modesta  capacita'
offensiva. 
  3. I  soggetti  tenuti  alla  conservazione  dei  registri  di  cui
all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all'articolo 55  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  provvedono  ad  immettere  i  dati
relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalita' stabilite con
i provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel sistema
di cui al comma 1 costituisce valida modalita' di assolvimento  degli
obblighi di cui  all'articolo  35  e,  limitatamente  alle  munizioni
all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  4. I dati concernenti le operazioni  relative  alle  armi  compiute
dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma  3,
sono inseriti dall'ufficio locale di  pubblica  sicurezza  o,  quando
questo manchi, dal locale comando dell'Arma  dei  Carabinieri  ovvero
dalla Questura competente per  territorio  in  caso  di  trasmissione
della denuncia per via telematica. 
  5. Il sistema informatico e' consultabile dal personale delle Forze
di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile
1981,  n.121,  nonche'  dal  personale  dell'Amministrazione   civile
dell'interno, in servizio presso le Prefetture - Uffici  Territoriali
del Governo, le Questure e gli uffici locali di  pubblica  sicurezza,
per le finalita' di controllo della circolazione delle armi  e  delle
munizioni,  nonche'  per  la  prevenzione  e  repressione  dei  reati
commessi a mezzo di essi. 
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  il
Ministero della difesa e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,   sono   disciplinate,   in   conformita'   alle   vigenti
disposizioni in materia  di  tutela  dei  dati  personali  in  ambito
giudiziario e per finalita' di polizia, le modalita': 
    a) di funzionamento del sistema informatico; 
    b)  di   trasmissione   e   conservazione   dei   dati   previsti
dall'articolo 35 e, limitatamente alle  munizioni,  dall'articolo  55
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    c)  di  autenticazione,  autorizzazione  e  registrazione   degli
accessi e delle operazioni effettuate sul sistema; 
    d) di collegamento, ai fini  di  consultazione  e  riscontro  dei
dati, con il Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    e) di verifica della qualita' e protezione dal  danneggiamento  e
dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la  loro
sicura conservazione; 
    f)  di  trasmissione  delle  informazioni  qualora   il   sistema
informatico di cui  al  comma  1  non  sia  in  grado  di  funzionare
regolarmente a causa di eventi eccezionali. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  sono
pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro  1.000.000  per  l'anno
2019, per l'istituzione del sistema informatico, e  ad  euro  300.000
annui a decorrere dall'anno 2020, per  le  attivita'  di  gestione  e
manutenzione del sistema. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
          - Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato,
          devono essere impressi,  in  modo  indelebile,  in  un'area
          delimitata del fusto, carcassa o castello o  di  una  parte
          essenziale dell'arma, di cui all'articolo 1-bis,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          527, ed a cura  del  fabbricante  o  dell'assemblatore,  il
          nome,  la  sigla  od   il   marchio   del   fabbricante   o
          assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione
          e, ove previsto, il numero di iscrizione  del  prototipo  o
          dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonche' il numero di
          matricola. Un numero  progressivo  deve,  altresi',  essere
          impresso sulle canne intercambiabili di  armi.  Il  calibro
          deve essere riportato almeno sulla  canna.  Ogni  marcatura
          deve essere apposta  su  una  parte  visibile  dell'arma  o
          facilmente ispezionabile  senza  attrezzi.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo  comma,  e'
          consentita la sostituzione della parte di arma  su  cui  e'
          stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per
          rottura o usura,  previo  versamento  per  la  rottamazione
          della stessa,  a  cura  dell'interessato,  alla  competente
          direzione di artiglieria. L'area dell'arma  riservata  alla
          marcatura  non  puo'  recare  ulteriori  o  diversi   segni
          identificativi o distintivi dell'arma stessa.  A  cura  del
          Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della
          Repubblica Italiana e l'indicazione  dell'anno  in  cui  e'
          avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale,
          salvo che tali indicazioni  siano  gia'  state  apposte  da
          altro Stato membro dell'Unione  europea.  L'area  dell'arma
          riservata  alla  marcatura  non  puo'  recare  ulteriori  o
          diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. 
              Oltre ai compiti previsti dall'art. 1  della  legge  23
          febbraio 1960, n. 186,  il  Banco  Nazionale  di  prova  di
          Gardone  Valtrompia,  direttamente  o  a  mezzo  delle  sue
          sezioni, accerta che le armi o le canne presentate  rechino
          le indicazioni prescritte nel primo  comma  e  imprime  uno
          speciale  contrassegno  con  l'emblema   della   Repubblica
          italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della
          sezione.   L'operazione   deve    essere    annotata    con
          l'attribuzione  di  un  numero  progressivo   in   apposito
          registro da tenersi a cura del Banco  o  della  sezione.  I
          dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
          telematica, al Ministero dell'interno. 
              Le armi comuni da sparo prodotte all'estero  recanti  i
          punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti  per  legge
          in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
          di  prova  di   Gardone   Valtrompia   quando   rechino   i
          contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorita'  di
          pubblica   sicurezza,   nell'ambito    dell'attivita'    di
          controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di  cui  al
          presente comma, introdotte nel territorio dello  Stato  non
          siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare  iscritto
          al catalogo nazionale, dispone  che  il  detentore  inoltri
          l'arma stessa al Banco nazionale  di  prova,  che  provvede
          alle verifiche di conformita' secondo le modalita'  di  cui
          all'articolo 14. 
              Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
          distintivi di cui al comma precedente,  l'importatore  deve
          curare i necessari adempimenti. 
              In  caso  di  mancanza  anche  di  uno  degli  elementi
          indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede  ad
          apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
          vistata dall'ufficio locale  di  pubblica  sicurezza  o  in
          mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in  luogo
          del numero di matricola e' impresso il  numero  progressivo
          di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro  di  cui  al
          secondo comma. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          altresi'  alle  armi  comuni  da  sparo   ed   alle   canne
          intercambiabili importate dall'estero. Si osservano  a  tal
          fine le modalita' di cui al successivo art. 13. 
              Le norme del presente articolo relative all'apposizione
          sulle armi del numero d' iscrizione nel catalogo nazionale,
          si applicano a decorrere dalla data  indicata  nel  decreto
          ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma  n.
          1). 
              Entro il termine di un anno  dalla  data  indicata  nel
          decreto  di  cui  al  precedente   comma   debbono   essere
          presentate al Banco nazionale di prova o alle sue  sezioni,
          ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione  di
          questo ultimo a norma del quinto comma: 
                le armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello  Stato  o
          importate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  esclusione  di  quelle  prodotte  o  importate
          anteriormente al 1920; 
                le armi portatili  da  fuoco  di  cui  al  precedente
          articolo 1 appartenenti a privati di cui e'  consentita  la
          detenzione. 
              Per  il  compimento  delle  operazioni   previste   dal
          presente articolo, al Banco nazionale di  prova,  oltre  al
          diritto  fisso,  da  determinarsi  secondo   le   modalita'
          previste dall'articolo 3 della  citata  legge  23  febbraio
          1960,  n.  186,  e'  concesso  una  tantum  un   contributo
          straordinario di euro 139.443,36 (270 milioni  di  lire)  a
          carico dello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              all'onere di euro 139.443,36 (270 milioni) si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo  utilizzando
          parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo  della
          convenzione di Lome'. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          91/477/CEE si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto  18
          giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 35 (art. 34 T.U. 1926). - 1.  L'armaiolo  di  cui
          all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere
          un registro delle operazioni giornaliere, nel quale  devono
          essere indicate le generalita' delle  persone  con  cui  le
          operazioni stesse sono compiute. Il registro e'  tenuto  in
          formato elettronico,  secondo  le  modalita'  definite  nel
          regolamento. 
              2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito  a
          richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e
          deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 
              3. Alla cessazione  dell'attivita',  i  registri  delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          cura  la  conservazione  per  il  periodo  necessario.   Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010,
          n. 8,  sono  conservate  per  i  50  anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              4.   Gli   armaioli   devono,   altresi',    comunicare
          mensilmente   all'ufficio   di   polizia   competente   per
          territorio le generalita' dei privati che hanno  acquistato
          o venduto loro le armi, nonche' la specie  e  la  quantita'
          delle armi vendute o acquistate e gli  estremi  dei  titoli
          abilitativi  all'acquisto  esibiti  dagli  interessati.  Le
          comunicazioni  possono  essere  trasmesse  anche  per   via
          telematica. 
              5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo  cedere
          armi a privati che non siano muniti di  permesso  di  porto
          d'armi ovvero di nulla  osta  all'acquisto  rilasciato  dal
          questore. 
              6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato  ai  minori
          di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
          tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 
              7. Il questore subordina il  rilascio  del  nulla  osta
          alla presentazione di certificato  rilasciato  dal  settore
          medico legale delle  Aziende  sanitarie  locali,  o  da  un
          medico  militare,  della  Polizia  di  Stato  o  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, dal quale  risulti  che  il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e  di  volere,  ovvero  non  risulti
          assumere, anche occasionalmente,  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  ovvero  abusare  di   alcool,   nonche'   dalla
          presentazione  di  ogni  altra   certificazione   sanitaria
          prevista dalle disposizioni vigenti. 
              8. Il contravventore e' punito  con  l'arresto  da  sei
          mesi a due anni e con l'ammenda  da  4.000  euro  a  20.000
          euro. 
              9. L'acquirente o cessionario  di  armi  in  violazione
          delle norme del presente articolo e' punito  con  l'arresto
          fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 
              10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il  nulla
          osta all'acquisto delle armi, nonche' quello  che  consente
          l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di
          un'arma devono essere comunicati, a cura  dell'interessato,
          ai conviventi maggiorenni,  anche  diversi  dai  familiari,
          compreso  il  convivente  more  uxorio,   individuati   dal
          regolamento e indicati dallo  stesso  interessato  all'atto
          dell'istanza, secondo le modalita'  definite  nel  medesimo
          regolamento. In caso di violazione degli obblighi  previsti
          in attuazione del presente comma, si  applica  la  sanzione
          amministrativa da 2.000 euro a  10.000  euro.  Puo'  essere
          disposta, altresi', la revoca della  licenza  o  del  nulla
          osta alla detenzione.». 
              «Art.  55  (art.  54  T.U.  1926).  -   Gli   esercenti
          fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di  qualsiasi
          specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
          giornaliere, in cui saranno indicate le  generalita'  delle
          persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il
          registro e'  tenuto  in  formato  elettronico,  secondo  le
          modalita'  definite  nel  regolamento.  I  rivenditori   di
          materie esplodenti devono altresi'  comunicare  mensilmente
          all'ufficio  di  polizia  competente  per   territorio   le
          generalita'  delle  persone  e  delle   ditte   che   hanno
          acquistato   munizioni   ed   esplosivi,   la   specie,   i
          contrassegni  e  la  quantita'  delle  munizioni  e   degli
          esplosivi venduti e  gli  estremi  dei  titoli  abilitativi
          all'acquisto esibiti dagli interessati. 
              Tale registro deve  essere  esibito  a  ogni  richiesta
          degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
          essere conservato per un periodo di  cinquanta  anni  anche
          dopo la cessazione dell'attivita'. 
              Alla  cessazione  dell'attivita',  i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.
          8, devono essere conservate per i 10 anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              E' vietato vendere o in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª  e  Vª  categoria,
          gruppo A e gruppo B, a privati  che  non  siano  muniti  di
          permesso di porto d'armi ovvero di  nulla  osta  rilasciato
          dal Questore, nonche' materie esplodenti di  Vª  categoria,
          gruppo C, a privati che non siano  maggiorenni  e  che  non
          esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori:  ha  la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera. 
              Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da nove  mesi
          a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro  154  (lire
          300.000). 
              Gli  obblighi   di   registrazione   delle   operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E. 
              L'acquirente o cessionario  di  materie  esplodenti  in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a  euro
          154 (lire 300.000).». 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993,
          n. 509, citata nelle note all'articolo 8, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Indicazione  obbligatoria  sulla  unita'  di
          imballaggio  elementare).  -  1.  Le  munizioni  messe   in
          commercio o  comunque  consegnate  a  terzi  devono  essere
          contenute in un imballaggio appropriato. 
              2.  L'unita'  di  imballaggio  elementare  deve  essere
          opportunamente  chiusa   e   deve   portare   le   seguenti
          indicazioni: 
                a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o  di
          colui per il quale le munizioni sono state caricate  e  che
          ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni; 
                b) la denominazione commerciale  o  la  denominazione
          secondo le norme; 
                c) il  numero  di  identificazione  del  lotto  e  la
          quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare; 
                d) per le munizioni da caccia a pallini  per  armi  a
          canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni,
          di cui alla decisione CIP  XVI-5,  n.  2,  una  indicazione
          supplementare che avverta  con  chiarezza  ed  a  caratteri
          indelebili  che  trattasi  di   munizioni   da   utilizzare
          esclusivamente con armi che abbiano  subito  favorevolmente
          la prova superiore; 
                e) il contrassegno di  controllo  attestante  che  le
          munizioni  sono  state   controllate   conformemente   alle
          prescrizioni della presente legge  nonche'  alle  decisioni
          della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.». 
              - Il testo dell'articolo 54 del regio decreto 6  maggio
          1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
          del testo unico 18 giugno 1931,  n.  773,  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 1940, n. 149, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 54. - Nel  registro  di  cui  all'art.  35  della
          legge, si prende nota  della  data  dell'operazione,  della
          persona  o  della  ditta  con  la  quale  l'operazione   e'
          compiuta, della specie, contrassegni e quantita' delle armi
          acquistate o vendute, del relativo prezzo e  del  modo  col
          quale  l'acquirente  ha  dimostrato  la  propria  identita'
          personale. 
              E' permessa la vendita delle armi lunghe  da  fuoco  al
          minore che esibisca la licenza di porto d'armi.». 
              - Il testo degli articoli 8 e 16 della legge 1°  aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  10
          aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'articolo  5,  il  Centro  elaborazione  dati,  per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'articolo
          6, lettera a), e all'articolo 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione    ai    soggetti    autorizzati,    indicati
          nell'articolo 9, secondo i  criteri  e  le  norme  tecniche
          fissati ai sensi del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'articolo 5, per la  fissazione  dei  criteri  e  delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) [l'organizzazione del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».