Art. 11 
 
                Disposizioni in materia di controlli 
 
  1.   Senza   pregiudizio   dell'ulteriore   azione    accertatrice,
l'accertamento  di  eventuali  violazioni  delle   disposizioni   del
presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto,  a
pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta  di
chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta  giorni,  in  cui
sono indicati i motivi per  i  quali  si  ritiene  configurabile  una
violazione. 
  2.   La   richiesta   motivata   di   chiarimenti   e'   notificata
dall'amministrazione  finanziaria  ai  sensi  dell'articolo  60   del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e,
entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di  ricevimento  dei  chiarimenti  ovvero  di
inutile decorso del termine assegnato al contribuente per  rispondere
alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal  potere
di  notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrono  non  meno  di
sessanta  giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente  prorogato,  in
deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              Il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  citato  nelle  note
          all'art. 5, cosi' recita: 
              «Art. 60  (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite dagli articoli  137  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                a) la notificazione e' eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
                b-bis) se il consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                c) salvo il caso di consegna dell'atto o  dell'avviso
          in mani proprie, la notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
                d)  e'  in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
                e) quando nel comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
                e-bis) e' facolta' del contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
              L'elezione  di  domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e le modificazioni  dell'indirizzo  hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 del codice  di
          procedura civile,  la  notificazione  ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'art. 2188 del  codice  civile.  In
          mancanza  dei  predetti  indirizzi,  la  spedizione   della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto. 
              In deroga all'art.  149-bis  del  codice  di  procedura
          civile e alle modalita'  di  notificazione  previste  dalle
          norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili
          con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati alle imprese individuali o costituite  in  forma
          societaria e ai professionisti iscritti in albi  o  elenchi
          istituiti con legge  dello  Stato  puo'  essere  effettuata
          direttamente  dal  competente  ufficio  con  le   modalita'
          previste dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di  posta
          elettronica  certificata,  all'indirizzo  del  destinatario
          risultante dall'indice nazionale degli indirizzi  di  posta
          elettronica   certificata   (INI-PEC).   All'ufficio   sono
          consentite  la  consultazione  telematica  e  l'estrazione,
          anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di
          posta elettronica risulta  satura,  l'ufficio  effettua  un
          secondo tentativo di consegna decorsi almeno  sette  giorni
          dal primo invio. Se anche a seguito di  tale  tentativo  la
          casella di  posta  elettronica  risulta  satura  oppure  se
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  del  destinatario  non
          risulta valido  o  attivo,  la  notificazione  deve  essere
          eseguita mediante deposito telematico  dell'atto  nell'area
          riservata del sito internet della societa' InfoCamere  Scpa
          e pubblicazione,  entro  il  secondo  giorno  successivo  a
          quello di deposito, del relativo avviso nello stesso  sito,
          per la durata di quindici  giorni;  l'ufficio  inoltre  da'
          notizia   al   destinatario   dell'avvenuta   notificazione
          dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza  ulteriori
          adempimenti a proprio carico.  Ai  fini  del  rispetto  dei
          termini di prescrizione e decadenza,  la  notificazione  si
          intende  comunque  perfezionata  per  il  notificante   nel
          momento in cui  il  suo  gestore  della  casella  di  posta
          elettronica  certificata  gli  trasmette  la  ricevuta   di
          accettazione con la  relativa  attestazione  temporale  che
          certifica l'avvenuta spedizione del messaggio,  mentre  per
          il  destinatario  si  intende  perfezionata  alla  data  di
          avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che  il  gestore
          della  casella  di  posta   elettronica   certificata   del
          destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi  di  cui  al
          periodo precedente, nel quindicesimo  giorno  successivo  a
          quello della pubblicazione dell'avviso  nel  sito  internet
          della societa' InfoCamere  Scpa.  Nelle  more  della  piena
          operativita'  dell'anagrafe  nazionale  della   popolazione
          residente, per i soggetti diversi da  quelli  obbligati  ad
          avere un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  da
          inserire  nell'INI-PEC,  la   notificazione   puo'   essere
          eseguita a coloro che ne facciano richiesta,  all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di cui  sono  intestatari,
          all'indirizzo di posta elettronica certificata di  uno  dei
          soggetti  di  cui  all'art.  12,  comma  3,   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero  del  coniuge,
          di un parente  o  affine  entro  il  quarto  grado  di  cui
          all'art. 63, secondo comma, secondo periodo,  del  presente
          decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche
          per conto degli interessati, secondo le modalita' stabilite
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
          Nelle ipotesi di cui  al  periodo  precedente,  l'indirizzo
          dichiarato  nella  richiesta  ha  effetto,  ai  fini  delle
          notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello
          in cui  l'ufficio  attesta  la  ricezione  della  richiesta
          stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente
          che ha effettuato la richiesta  risulta  satura,  l'ufficio
          effettua un secondo tentativo di  consegna  decorsi  almeno
          sette giorni dal primo invio. Se anche a  seguito  di  tale
          tentativo la casella di posta  elettronica  risulta  satura
          oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del
          contribuente non risulta valido o attivo, si  applicano  le
          disposizioni in materia di  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti che per legge devono essere notificati  al
          contribuente,  comprese  le   disposizioni   del   presente
          articolo diverse da quelle del presente comma e quelle  del
          codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con
          esclusione  dell'art.  149-bis  del  codice  di   procedura
          civile.».