Art. 110 Titoli e qualificazioni professionali 1. L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare e' di competenza dei medici muniti dei rispettivi diplomi di specializzazione ovvero di quelli ad essi equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B e successive integrazioni e modificazioni. Per i sanitari predetti e' necessaria la conoscenza e la preparazione specifica in radioprotezione. Con decreti dei Ministri della sanita' e dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti ed aggiornati, in relazione all'evoluzione tecnico- scientifica ed alle direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli di studio, le qualificazioni professionali richieste per l'esercizio professionale specialistico di cui sopra, nonche' per le attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di competenza del fisico specialista. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai medici che, per periodi limitati ed a scopo di apprendimento o perfezionamento professionale, operino in strutture specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, sotto la responsabilita' dei rispettivi dirigenti. 3. L'attivita' radiodiagnostica in ambito odontoiatrico, complementare all'esercizio clinico, e' consentita ai laureati in medicina e chirurgia che ai sensi della normativa vigente esercitano la professione di odontoiatra e ai laureati in odontoiatria, anche non in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica. Tali laureati devono possedere le necessarie competenze in radioprotezione e devono osservare, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 111. 4. Il personale, anche non specialista o non laureato, continuativamente operante nelle aree, pubbliche o private, di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, deve essere istruito sulle tecniche applicate, nonche' sulle regole di radioprotezione adeguate agli specifici compiti professionali. 5. Con decreto del Ministro della sanita', entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le linee guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico di cui al presente articolo. 6. I Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabiliscono le modalita' per l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, nonche' dei corsi di specializzazione di cui al comma 1.
Nota all'art. 110: - Il D.M. 10 marzo 1983, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983, reca l'Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneita' e dei concorsi presso le unita' sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneita' e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unita' sanitarie locali. Si trascrivono le parti di cui ai numeri 16), 26) e 27) della tabella B, come integrate dal D.M. 28 gennaio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1993: "16) Medicina nucleare Discipline equipollenti: fisica nucleare applicata alla medicina, radiologia e medicina nucleare. Discipline affini: radiologia, radioterapia, radioterapia oncologica, radiobiologia, radiodiagnostica, radiologia medica e medicina nucleare, radiologia medica e radioterapia, radiologia medica e terapia fisica, radiologia e terapia fisica, radiologia ed elettroterapia. 26) Radiologia diagnostica Discipline equipollenti: radiodiagnostica, radiologia, radiologia medica, radiologia e fisioterapia, radiologia e terapia fisica, radiologia medica e medicina nucleare, radiologia medica e radioterapia, radiologia medica e terapia fisica, radiologia ed elettroterapia. Discipline affini: medicina nucleare, medicina nucleare ed oncologia, fisica nucleare applicata alla medicina, neuroradiologia, radiobiologia, radioterapia, radioterapia oncologica. 27) Radioterapia Discipline equipollenti: radioterapia oncologica, radiologia, radiologia medica, radiologia e fisioterapia, radiologia e terapia fisica, radioterapia, radiologia medica e medicina nucleare, radiologia medica e radioterapia, radiologia medica e terapia fisica, radiologia ed elettroterapia. Discipline affini: medicina nucleare, medicina nucleare ed oncologia, fisica nucleare applicata alla medicina, neuroradiologia, radiobiologia, radiodiagnostica".