Art. 110
                Titoli e qualificazioni professionali

  1.  L'esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica,
della  radioterapia  e  della  medicina nucleare e' di competenza dei
medici  muniti  dei  rispettivi diplomi di specializzazione ovvero di
quelli  ad  essi  equipollenti  ai  sensi del decreto ministeriale 10
marzo  1983, tabella B e successive integrazioni e modificazioni. Per
i  sanitari  predetti  e'  necessaria la conoscenza e la preparazione
specifica  in radioprotezione. Con decreti dei Ministri della sanita'
e   dell'universita'   e  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sono
stabiliti   ed   aggiornati,  in  relazione  all'evoluzione  tecnico-
scientifica ed alle direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli
di  studio, le qualificazioni professionali richieste per l'esercizio
professionale  specialistico  di  cui sopra, nonche' per le attivita'
radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per quelle di
competenza del fisico specialista.
  2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai medici che,
per  periodi  limitati  ed a scopo di apprendimento o perfezionamento
professionale,     operino    in    strutture    specialistiche    di
radiodiagnostica,  di  radioterapia  e di medicina nucleare, sotto la
responsabilita' dei rispettivi dirigenti.
  3.    L'attivita'   radiodiagnostica   in   ambito   odontoiatrico,
complementare  all'esercizio  clinico,  e'  consentita ai laureati in
medicina  e chirurgia che ai sensi della normativa vigente esercitano
la  professione  di  odontoiatra e ai laureati in odontoiatria, anche
non  in possesso del diploma di specializzazione in radiodiagnostica.
Tali   laureati   devono   possedere   le  necessarie  competenze  in
radioprotezione   e   devono  osservare,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 111.
  4.   Il   personale,   anche   non   specialista  o  non  laureato,
continuativamente  operante  nelle  aree,  pubbliche  o  private,  di
radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, deve essere
istruito   sulle   tecniche   applicate,   nonche'  sulle  regole  di
radioprotezione adeguate agli specifici compiti professionali.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', entro un anno dalla
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le
linee  guida  per  l'accertamento  e  l'acquisizione delle conoscenze
radioprotezionistiche  per  il  personale  medico  di cui al presente
articolo.
  6.  I  Ministri  della  sanita'  e dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente   decreto   legislativo,   stabiliscono   le  modalita'  per
l'acquisizione    di    adeguate   conoscenze   radioprotezionistiche
nell'ambito  dei  corsi  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  e in
odontoiatria,  nonche'  dei corsi di specializzazione di cui al comma
1.
 
          Nota all'art. 110:
          - Il D.M. 10 marzo 1983, pubblicato sul S.O. alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.    91  del 2 aprile 1983, reca l'Elenco delle
          discipline equipollenti ed affini rispetto alle  discipline
          oggetto  degli  esami di idoneita' e dei concorsi presso le
          unita'  sanitarie  locali  valevole per la formazione delle
          commissioni esaminatrici e per la  valutazione  dei  titoli
          negli  esami  di idoneita' e nei concorsi di assunzione dei
          medici, farmacisti e veterinari presso le unita'  sanitarie
          locali. Si trascrivono le parti di cui ai numeri 16), 26) e
          27)  della  tabella  B,  come integrate dal D.M. 28 gennaio
          1993, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del  3
          febbraio 1993:
          "16) Medicina nucleare
          Discipline  equipollenti:  fisica  nucleare  applicata alla
          medicina, radiologia e medicina nucleare.
          Discipline affini: radiologia,  radioterapia,  radioterapia
          oncologica,   radiobiologia,  radiodiagnostica,  radiologia
          medica   e   medicina   nucleare,   radiologia   medica   e
          radioterapia,   radiologia   medica   e   terapia   fisica,
          radiologia e terapia fisica,  radiologia ed elettroterapia.
          26) Radiologia diagnostica
          Discipline  equipollenti:   radiodiagnostica,   radiologia,
          radiologia  medica, radiologia e fisioterapia, radiologia e
          terapia fisica,  radiologia  medica  e  medicina  nucleare,
          radiologia  medica  e  radioterapia,  radiologia  medica  e
          terapia fisica, radiologia ed elettroterapia.
          Discipline affini: medicina nucleare, medicina nucleare  ed
          oncologia,   fisica   nucleare   applicata  alla  medicina,
          neuroradiologia, radiobiologia, radioterapia,  radioterapia
          oncologica.
          27) Radioterapia
          Discipline     equipollenti:    radioterapia    oncologica,
          radiologia, radiologia medica, radiologia  e  fisioterapia,
          radiologia   e  terapia  fisica,  radioterapia,  radiologia
          medica   e   medicina   nucleare,   radiologia   medica   e
          radioterapia,   radiologia   medica   e   terapia   fisica,
          radiologia ed elettroterapia.
          Discipline affini: medicina nucleare, medicina nucleare  ed
          oncologia,   fisica   nucleare   applicata  alla  medicina,
          neuroradiologia, radiobiologia, radiodiagnostica".