Articolo 111
                     Attivita' di valorizzazione

   1.  Le  attivita'  di valorizzazione dei beni culturali consistono
nella  costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti,  ovvero  nella  messa  a  disposizione di competenze tecniche o
risorse  finanziarie  o  strumentali, finalizzate all'esercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati.
   2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
   3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi  di  liberta'  di  partecipazione,  pluralita' dei soggetti,
continuita'  di  esercizio,  parita'  di  trattamento, economicita' e
trasparenza della gestione.
   4.   La   valorizzazione   ad   iniziativa  privata  e'  attivita'
socialmente  utile  e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta'
sociale.