Art. 111. 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione  di  cui
al comma 1 dell'articolo 100,  se  modifica,  sospende  o  revoca  la
stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui  base  detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della salute  inviando  copia  del  provvedimento  di  sospensione  o
revoca. 
  2. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti  di
sospensione o revoca di cui al comma  1,  adottati  dalle  regioni  e
dalle province autonome  o  dalle  autorita'  da  loro  delegate,  ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri. 
  3. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il
Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa
all'autorizzazione di cui all'articolo 100.