Art. 111
           Criteri e modalita' di impiego delle radiazioni
                           in campo medico

  1.   L'impiego   delle   radiazioni   ionizzanti  in  campo  medico
consentito, tranne nei casi previsti dall'articolo 110, comma 3 e dal
comma  6  del presente articolo, solo a seguito di motivata richiesta
medica   rivolta  al  medico  specialista  nelle  competenze  di  cui
all'articolo  110,  comma  1,  da  qui  in  avanti  definito  "medico
specialista".
  2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui al comma
1:
    a)  valuta preliminarmente la possibilita' di utilizzare tecniche
sostitutive  a  quelle  espletate con radiazioni ionizzanti che siano
almeno   altrettanto  efficaci  dal  punto  di  vista  diagnostico  e
terapeutico e comportino un rischio minore per la persona;
    b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo beneficio
clinico con il minimo detrimento sanitario e costo economico;
    c)  osserva  particolare  cautela nell'attivita' diagnostica, sia
radiologica  che di medicina nucleare, quando agli accertamenti siano
sottoposti soggetti in eta' pediatrica o donne in eta' fertile;
    d)  si  assicura, al fine di evitare esami radiologici superflui,
di  non  essere  in grado di procurarsi le informazioni necessarie in
base  ai  risultati di esami precedenti. Cio' vale in particolare per
le procedure con fini medico-legali o di assicurazione.
  3.  Nelle  donne  con  gravidanza  dichiarata  non consentito alcun
impiego  a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti che comporti
l'esposizione  dell'embrione  o  del feto salvo situazioni di urgenza
oppure  casi  di necessita' accertata da parte del medico curante. In
tale secondo caso, il medico specialista effettua l'esame diagnostico
previa, quando possibile, valutazione dosimetrica da parte del fisico
specialista.
  4.  Nelle  donne  in  periodo  di  allattamento sottoposte ad esami
comportanti   la   somministrazione   di   sostanze   radioattive  lo
specialista     prescrive,     se    necessario,    la    sospensione
dell'allattamento  previo accordo con il medico curante della madre e
del bambino.
  5.  Gli  esami  radiologici  individuali  o collettivi effettuati a
titolo  preventivo,  inclusi  gli  esami di medicina nucleare, devono
essere  effettuati  soltanto  se sono giustificati dal punto di vista
sanitario. Tali esami devono essere disposti dall'autorita' sanitaria
competente  per territorio che ne da' adeguata informazione ai gruppi
di popolazione interessati.
  6.  Particolare  attenzione deve essere posta nella giustificazione
delle  indagini  radiodiagnostiche  espletate su singole persone o su
particolari   gruppi   di   persone   con  fini  medico-legali  o  di
assicurazione.  Per  questi  esami  e per quelli di cui al comma 5 e'
escluso l'impiego della radioscopia diretta.
  7. Quando e' possibile le indagini eseguite per le finalita' di cui
al  comma  5  vanno  effettuate  con  tecniche  sostitutive di quelle
espletate con radiazioni ionizzanti, che siano altrettanto efficaci e
comportino un rischio minore per la persona.
  8.  Gli  esami  di  cui  ai  commi  5 e 6 vengono effettuati con il
consenso della persona interessata.
  9.    Sono   vietati   gli   esami   radioscopici   diretti   senza
intensificazione  di  brillanza,  nonche' le indagini schermografiche
comunque utilizzate.
  10.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite le
disposizioni  atte  a  permettere  che  i  documenti radiologici e di
medicina  nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente
disponibili per successive esigenze mediche.
  11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare
i   medici   specialisti   si   devono   avvalere,   ai   fini  della
radioprotezione   del   paziente,  della  collaborazione  del  fisico
specialista.  Con  decreto del Ministro della sanita', entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono individuati gli
impianti complessi soggetti alla disposizione del presente comma e le
modalita' di detta collaborazione.