Art. 111 Criteri e modalita' di impiego delle radiazioni in campo medico 1. L'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico consentito, tranne nei casi previsti dall'articolo 110, comma 3 e dal comma 6 del presente articolo, solo a seguito di motivata richiesta medica rivolta al medico specialista nelle competenze di cui all'articolo 110, comma 1, da qui in avanti definito "medico specialista". 2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui al comma 1: a) valuta preliminarmente la possibilita' di utilizzare tecniche sostitutive a quelle espletate con radiazioni ionizzanti che siano almeno altrettanto efficaci dal punto di vista diagnostico e terapeutico e comportino un rischio minore per la persona; b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo beneficio clinico con il minimo detrimento sanitario e costo economico; c) osserva particolare cautela nell'attivita' diagnostica, sia radiologica che di medicina nucleare, quando agli accertamenti siano sottoposti soggetti in eta' pediatrica o donne in eta' fertile; d) si assicura, al fine di evitare esami radiologici superflui, di non essere in grado di procurarsi le informazioni necessarie in base ai risultati di esami precedenti. Cio' vale in particolare per le procedure con fini medico-legali o di assicurazione. 3. Nelle donne con gravidanza dichiarata non consentito alcun impiego a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti che comporti l'esposizione dell'embrione o del feto salvo situazioni di urgenza oppure casi di necessita' accertata da parte del medico curante. In tale secondo caso, il medico specialista effettua l'esame diagnostico previa, quando possibile, valutazione dosimetrica da parte del fisico specialista. 4. Nelle donne in periodo di allattamento sottoposte ad esami comportanti la somministrazione di sostanze radioattive lo specialista prescrive, se necessario, la sospensione dell'allattamento previo accordo con il medico curante della madre e del bambino. 5. Gli esami radiologici individuali o collettivi effettuati a titolo preventivo, inclusi gli esami di medicina nucleare, devono essere effettuati soltanto se sono giustificati dal punto di vista sanitario. Tali esami devono essere disposti dall'autorita' sanitaria competente per territorio che ne da' adeguata informazione ai gruppi di popolazione interessati. 6. Particolare attenzione deve essere posta nella giustificazione delle indagini radiodiagnostiche espletate su singole persone o su particolari gruppi di persone con fini medico-legali o di assicurazione. Per questi esami e per quelli di cui al comma 5 e' escluso l'impiego della radioscopia diretta. 7. Quando e' possibile le indagini eseguite per le finalita' di cui al comma 5 vanno effettuate con tecniche sostitutive di quelle espletate con radiazioni ionizzanti, che siano altrettanto efficaci e comportino un rischio minore per la persona. 8. Gli esami di cui ai commi 5 e 6 vengono effettuati con il consenso della persona interessata. 9. Sono vietati gli esami radioscopici diretti senza intensificazione di brillanza, nonche' le indagini schermografiche comunque utilizzate. 10. Con decreto del Ministro della sanita', entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche. 11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare i medici specialisti si devono avvalere, ai fini della radioprotezione del paziente, della collaborazione del fisico specialista. Con decreto del Ministro della sanita', entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli impianti complessi soggetti alla disposizione del presente comma e le modalita' di detta collaborazione.