(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 111)
 
                              Art. 111 
 
                      (Estinzione del processo) 
 
 
  1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e  salvo  diverse
disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti  alle
quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano  provveduto  entro  il  termine
perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla  legge  sia
autorizzato a fissarlo. 
 
 
  2. Quando la legge autorizza  il  giudice  a  fissare  il  termine,
questo non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre. 
 
 
  3. Il processo si estingue, altresi', se per un  anno  non  si  sia
presentata domanda di fissazione udienza o non  si  sia  fatto  alcun
altro atto di procedura. 
 
 
  4. L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio,
con sentenza. 
 
 
  5. L'estinzione del processo non estingue l'azione. 
 
 
  6. L'estinzione rende inefficaci  gli  atti  compiuti,  ma  non  le
sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e  le  pronunce
che regolano la competenza. 
 
 
  7. Dalle prove raccolte il giudice puo' desumere argomenti di prova
ai sensi dell'articolo 95, comma 3. 
 
 
  8. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle  parti  che
le hanno sostenute.