(Codice della navigazione-art. 1113)
                             Art. 1113. 
                      (Omissione di soccorso). 
 
  Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli  70,  107,  726,
richiesto dall'autorita' competente, omette di cooperare con i  mezzi
dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di  un
aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione  di  un
incendio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.