Art. 112 
             (Finalita' di rilevante interesse pubblico) 
 
   1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi  degli
articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione e gestione  da  parte
di soggetti  pubblici  di  rapporti  di  lavoro  di  qualunque  tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito  o  onorario  o  a  tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 
   2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui  al  comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine
di: 
   a) applicare la normativa in materia di collocamento  obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette; 
   b) garantire le pari opportunita'; 
   c) accertare il possesso di  particolari  requisiti  previsti  per
l'accesso a specifici impieghi, anche  in  materia  di  tutela  delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per  la
sospensione  o  la  cessazione  dall'impiego  o  dal   servizio,   il
trasferimento di sede  per  incompatibilita'  e  il  conferimento  di
speciali abilitazioni; 
   d) adempiere ad obblighi connessi  alla  definizione  dello  stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo,  nonche'  ad  obblighi  retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al  personale  in  servizio  o  in
quiescenza, ivi  compresa  la  corresponsione  di  premi  e  benefici
assistenziali; 
   e) adempiere a specifici  obblighi  o  svolgere  compiti  previsti
dalla normativa in materia di igiene e  sicurezza  del  lavoro  o  di
sicurezza o salute della popolazione, nonche' in materia sindacale; 
   f)  applicare,  anche  da   parte   di   enti   previdenziali   ed
assistenziali, la normativa in materia di  previdenza  ed  assistenza
ivi compresa quella integrativa, anche in  applicazione  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.  804,
riguardo  alla  comunicazione  di  dati,  anche  mediante   reti   di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli  ordini  professionali
che  abbiano  ottenuto  il   consenso   dell'interessato   ai   sensi
dell'articolo  23  in  relazione   a   tipi   di   dati   individuati
specificamente; 
   g)   svolgere    attivita'    dirette    all'accertamento    della
responsabilita' civile,  disciplinare  e  contabile  ed  esaminare  i
ricorsi amministrativi in conformita'  alle  norme  che  regolano  le
rispettive materie; 
   h) comparire in  giudizio  a  mezzo  di  propri  rappresentanti  o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione  nei  casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro; 
   i) salvaguardare la vita o l'incolumita' fisica dell'interessato o
di terzi; 
   l) gestire l'anagrafe  dei  pubblici  dipendenti  e  applicare  la
normativa  in  materia  di  assunzione  di  incarichi  da  parte   di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti; 
   m)  applicare  la  normativa  in  materia  di  incompatibilita'  e
rapporti di lavoro a tempo parziale; 
   n) svolgere l'attivita' di indagine e  ispezione  presso  soggetti
pubblici; 
   o)  valutare  la  qualita'  dei  servizi  resi  e  dei   risultati
conseguiti. 
 
   3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m),  n)  ed  o)  del
comma 2 e' consentita in forma  anonima  e,  comunque,  tale  da  non
consentire l'individuazione dell'interessato. 
 
          Nota all'art. 112:
              - Il  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello
          Stato   29 luglio   1947,   n.  804  reca:  «Riconoscimento
          giuridico  degli  Istituti  di  patronato  e  di assistenza
          sociale».