Art. 112
                  Inventario delle apparecchiature

  1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in
vigore   del   presente   decreto,   effettuano   l'inventario  delle
apparecchiature radiologiche ad uso medico e odontoiatrico nonche' di
quelle  di  medicina  nucleare, rilevandone caratteristiche tecniche,
data  di installazione, stato di conservazione. Le regioni e le prov-
ince autonome sono altresi' tenute ad aggiornare detto inventario con
frequenza almeno biennale.
  2.  Le  apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono essere
oggetto  di rigorosa sorveglianza. Le competenti autorita' adottano i
provvedimenti  necessari  al  fine  di  correggere le caratteristiche
inadeguate o difettose di dette apparecchiature. Esse provvedono, non
appena  possibile,  affinche' tutte le apparecchiature e gli impianti
che non rispondono piu' ai criteri prefissati di accettabilita' siano
messi fuori uso o sostituite.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', sentiti l'Istituto
superiore di sanita' e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in vigore
del   presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri  minimi  di
accettabilita'  per  le apparecchiature di cui al comma 1, nonche' le
direttive  per  la predisposizione dei piani periodici di adeguamento
delle  apparecchiature  e degli impianti alle necessita' di impiego o
all'evoluzione tecnologica.
  4.  Le  regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere al
Ministero   della   sanita',  nell'ambito  del  servizio  informativo
sanitario  e con cadenza almeno biennale, le informazioni rilevate ai
sensi  del presente articolo ed a comunicare i provvedimenti adottati
e programmati.