Art. 112 Inventario delle apparecchiature 1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano l'inventario delle apparecchiature radiologiche ad uso medico e odontoiatrico nonche' di quelle di medicina nucleare, rilevandone caratteristiche tecniche, data di installazione, stato di conservazione. Le regioni e le prov- ince autonome sono altresi' tenute ad aggiornare detto inventario con frequenza almeno biennale. 2. Le apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono essere oggetto di rigorosa sorveglianza. Le competenti autorita' adottano i provvedimenti necessari al fine di correggere le caratteristiche inadeguate o difettose di dette apparecchiature. Esse provvedono, non appena possibile, affinche' tutte le apparecchiature e gli impianti che non rispondono piu' ai criteri prefissati di accettabilita' siano messi fuori uso o sostituite. 3. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri minimi di accettabilita' per le apparecchiature di cui al comma 1, nonche' le direttive per la predisposizione dei piani periodici di adeguamento delle apparecchiature e degli impianti alle necessita' di impiego o all'evoluzione tecnologica. 4. Le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere al Ministero della sanita', nell'ambito del servizio informativo sanitario e con cadenza almeno biennale, le informazioni rilevate ai sensi del presente articolo ed a comunicare i provvedimenti adottati e programmati.