Art. 113. Definizione di pubblicita' dei medicinali e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente titolo si intende per «pubblicita' dei medicinali» qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue: a) la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico; b) la pubblicita' dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli, compresi gli aspetti seguenti: 1) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali; 2) la fornitura di campioni di medicinali; 3) l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile; 4) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali; 5) il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione. 2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue: a) l'etichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V; b) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale; c) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi, purche' non vi figurino informazioni sul medicinale; d) le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane, purche' non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.