Art. 113 
 
                         Dialogo competitivo 
 
    1. Ai fini  dell'ammissione  al  dialogo  competitivo,  il  bando
indica i requisiti di  qualificazione  di  cui  all'articolo  40  del
codice nonche' i requisiti  prescritti  per  i  progettisti,  secondo
quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV,  del  codice;  gli
operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali
ovvero  avvalersi  di  progettisti  qualificati,  da  indicare  nella
proposta, o partecipare in raggruppamento  con  soggetti  qualificati
per la progettazione. Il bando  puo'  indicare  specifiche  modalita'
operative con le quali la stazione  appaltante  dialoga  con  ciascun
candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo  58,
commi 7 e 8, del codice. 
    2. Ai candidati ammessi al dialogo  ai  sensi  dell'articolo  58,
comma 5, del codice, e' assegnato un termine  per  presentare  una  o
piu' proposte,  corredate  da  uno  studio  di  fattibilita'  con  la
relativa previsione di costo. 
    3. Ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del codice,  la  stazione
appaltante  puo'  richiedere  ai  candidati  ammessi  al  dialogo  di
presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte  di  cui  al
comma 2 del presente articolo. Sulla base  della  soluzione  o  delle
soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilita', la stazione
appaltante inserisce l'intervento nella programmazione triennale  dei
lavori pubblici. 
    4. Le offerte finali, da presentare ai  sensi  dell'articolo  58,
comma  12,  del  codice,  sono  corredate  dal  progetto  preliminare
dell'opera e  dal  capitolato  speciale  prestazionale.  Il  progetto
preliminare  redatto  dall'aggiudicatario  del  dialogo  e'  inserito
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice. 
    5.  Il   soggetto   affidatario   del   dialogo   provvede   alla
predisposizione  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva   ed
all'esecuzione dell'opera. 
 
              Note all'art. 113 
              -  Per  il  testo  dell'art.  40  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 60. 
              -  La  parte  II,  titolo  I,  capo  IV,  del   decreto
          legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e'  dedicata  alla
          “Progettazione e concorsi di progettazione”. 
              - Il testo dell'art. 58, commi 5, 7, 8,  10  e  12  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di  gara
          conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti  le  loro
          necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso  o
          in  un  documento   descrittivo   che   costituisce   parte
          integrante del bando, nei quali sono  altresi'  indicati  i
          requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
          tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
          criteri di valutazione delle offerte  di  cui  all'articolo
          83, comma 2 e il termine entro  il  quale  gli  interessati
          possono   presentare   istanza   di   partecipazione   alla
          procedura. 
              6. (omissis) 
              7.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti,  in  particolare  non  forniscono,  in   modo
          discriminatorio, informazioni che possano  favorire  alcuni
          partecipanti rispetto ad altri. 
              8. Le stazioni appaltanti  non  possono  rivelare  agli
          altri  partecipanti  le  soluzioni   proposte   ne'   altre
          informazioni    riservate    comunicate    dal    candidato
          partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 
              9. (omissis) 
              10.  Le  stazioni  appaltanti  proseguono  il   dialogo
          finche' non sono in grado di individuare, se del caso  dopo
          averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 
              11. (omissis) 
              12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso  il
          dialogo e averne  informato  i  partecipanti,  le  stazioni
          appaltanti li invitano a presentare le loro offerte  finali
          in base alla o  alle  soluzioni  presentate  e  specificate
          nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
          gli elementi richiesti e  necessari  per  l'esecuzione  del
          progetto,  la  soluzione  o  le   soluzioni   che   possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi.” 
              - Il testo dell'art. 128, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 128 (Programmazione dei  lavori  pubblici)  -  1.
          L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al  presente
          codice di singolo  importo  superiore  a  100.000  euro  si
          svolge sulla base di  un  programma  triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso.”.