Art. 113
                        Controllo di qualita'

  1. Il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina
nucleare  funzionanti deve provvedere affinche' esse siano sottoposte
a   controllo   di   qualita'  da  parte  del  fisico  specialista  o
dell'esperto  qualificato.  Il  giudizio sulla qualita' tecnica della
prestazione  diagnostica  o  terapeutica  e' di competenza del medico
specialista.
  2.  Con  decreto del Ministro della sanita' sono stabiliti il tipo,
le  modalita' e la periodicita' del controllo previsto al comma 1, in
funzione  della  complessita' delle apparecchiature radiologiche e di
medicina nucleare, nonche' gli eventuali casi di esenzione.