Art. 113 Controllo di qualita' 1. Il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti deve provvedere affinche' esse siano sottoposte a controllo di qualita' da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato. Il giudizio sulla qualita' tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica e' di competenza del medico specialista. 2. Con decreto del Ministro della sanita' sono stabiliti il tipo, le modalita' e la periodicita' del controllo previsto al comma 1, in funzione della complessita' delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, nonche' gli eventuali casi di esenzione.