(CCNL comparto istruzione e ricerca-Dichiarazione congiunta n. 3)
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 
 
    Con riferimento a quanto previsto dall'art. 90 ed alle  norme  di
legge che limitano la crescita dei fondi per i trattamenti accessori,
le parti ritengono che, in prima applicazione, le  risorse  volte  ad
alimentare le progressioni di livello nell'ambito di ciascun  profilo
IV-VIII, siano corrispondenti a  quelle  scaturite  dalle  cessazioni
avvenute a partire dal 2009, anno dell'ultima applicazione  dell'art.
54 del CCNL 21 febbraio 2002. Tali disponibilita' sono in  ogni  caso
determinate entro il limite costituito dalle  risorse  confluite  nel
Fondo  regolato  dal  citato  art.  90.  Ritengono  altresi'  che  le
riduzioni dei  fondi  per  i  trattamenti  accessori  previste  dalle
vigenti disposizioni di legge di contenimento  della  loro  dinamica,
come certificate dal Collegio dei revisori, siano  considerate  anche
rispetto alle risorse derivanti dalle predette cessazioni.