Articolo 114
              Livelli di qualita' della valorizzazione

  1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
anche  con  il concorso delle universita', fissano i livelli uniformi
di   qualita'   della  valorizzazione  e  ne  curano  l'aggiornamento
periodico.
  2.  I  livelli  di  cui  al  comma  1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  3.  I  soggetti  che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione
delle  attivita'  di  valorizzazione  sono  tenuti  ad  assicurare il
rispetto dei livelli adottati.